SUPU:Pensioni Militari:Forze armate e di Polizia: cos’è l’equo indennizzo, chi ne ha diritto e quali benefici Forze armate e di Polizia:

Forze armate e di Polizia: cos’è l’equo indennizzo, chi ne ha diritto e quali benefici
Forze armate e di Polizia: cos’è l’equo indennizzo, chi ne ha diritto e quali benefici
Tutto quello che c’è da sapere sulla somma risarcitoria denominata equo indennizzo.
L’Usif (Unione sindacale italiana finanzieri), tramite una nota, ha dato delle risposte circa la pensione privilegiata e l’equo indennizzo riguardanti il personale delle Forze armate e di Polizia a cui viene riconosciuta la causa di servizio.
L’equo indennizzo, ovvero la somma che viene erogata, ha lo scopo risarcitorio, e viene elargita al fine di compensare una menomazione dell’integrità fisica, dovuta all’infermità o a lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, anche un decesso viene imputato a causa di servizio (come ad esempio le morti per amianto).
Cerchiamo di capire in cosa consiste l’equo indennizzo, partendo proprio da alcuni chiarimenti.
Quando viene erogato l’equo indennizzo
Al primo quesito su cosa sia l’equo indennizzo abbiamo già risposto in apertura. Veniamo ora al secondo punto: se la somma corrisposta dall’Amministrazione a titolo risarcitorio viene erogata in automatico con il riconoscimento della causa di servizio.
Ebbene, l’equo indennizzo non è automatico, ma occorre richiedere l’erogazione espressamente e la domanda può essere contestuale o successiva. Al fine dell’ottenimento del beneficio è necessario che:
Dall’infermità o lesione sia scaturita una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;
Tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata e quindi non ci siano prospettive di guarigione o di miglioramento;
La domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata formalmente presentata entro 6 mesi dalla certificazione medica allegata; se la domanda certificazione medica risulta rilasciata in data antecedente ai 6 mesi può essere presentata ugualmente domanda per causa di servizio senza però la possibilità di chiedere l’equo indennizzo.
La domanda deve essere presentata entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data del decesso, dell’infortunio ovvero della presa di coscienza dell’infermità dalla quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria.
Dopo la cessazione del servizio il suddetto termine va inteso entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo.
Come si calcola l’equo indennizzo
Il calcolo dell’equo indennizzo è rapportato allo stipendio percepito e all’entità dell’invalidità. Perciò occorre tenere in considerazione due punti:
Importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda (esclusi gli emolumenti aggiuntivi);
La gravità dell’infermità subita.
A questo proposito la tabella A di sotto riporta sinteticamente le percentuali sullo stipendio tabellare rapportate alla categoria di infermità ai fini della determinazione dell’importo dell’equo indennizzo.
CATEGORIA DELL’INFERMITÀ IMPORTO DELLO STIPENDIO TABELLARE
1° 100%
2° 92%
3° 75%
4° 61%
5° 44%
6° 27%
7° 12%
8° 6%
Considerando che l’indennizzo massimo del 100% previsto per la I categoria della tabella A corrisponde a 2 volte l’importo dello stipendio tabellare annuo (alla data di presentazione della domanda), per determinare gli importi delle altre categorie tabellari, sarà necessario applicare le percentuali sopra esposte all’importo massimo.
A titolo esemplificativo, l’Usif pone come base di calcolo uno stipendio tabellare di 1.300 euro, in presenza di patologia della tabella B, si avrà un equo indennizzo di 1.014 euro così determinato, con una percentuale prevista del 3%.
Stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda (1.300euro X 13 mensilità 16.900 euro
Indennizzo previsto per la I categoria della tab. A (2 volte lo stipendio tabellare) 33.800 euro
Percentuale prevista per le menomazioni di cui alla tabella B 3%
Totale equo indennizzo teorico 1.014 euro
Di quanto viene ridotto l’equo indennizzo
L’importo dell’equo indennizzo viene ridotto:
Del 25% o del 50% qualora l’interessato abbia superato, rispettivamente, il 50° o il 60° anno di età al momento dell’evento dannoso;
Del 50% qualora al dipendente venga riconosciuta la pensione privilegiata;
Per somme percepite in virtù di assicurazioni a carico dello Stato.
L’equo indennizzo, rivestendo natura risarcitoria del danno subito per causa di servizio non risulta soggetto a tassazione ai fini del’IRPEF.
La concessione dell’equo indennizzo non comporta automaticamente lo stato di invalidità al servizio, né comporta inidoneità ai fini dell’avanzamento di carriera, laddove si sia in presenza di infermità di minor livello.
In presenza di infermità importanti, di norma, alla 5°/6° categoria della tabella A, gli organi sanitari possono intervenire esprimendosi al riguardo con possibilità che il militare venga riformato.
Cosa fare se l’istanza viene rigettata
Se l’istanza viene rigettata è possibile presentare ricorso gerarchico (entro 30 giorni dalla notifica), al Tar entro 60 giorni dalla notifica, straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica e previo pagamento del contributo unificato previsto e alla Corte dei Conti, senza limiti di tempo.
È bene fare attenzione ad un punto: se si percepisce già un equo indennizzo e subentra una nuova infermità, sarà erogato un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, solamente se la menomazione complessiva che ne scaturisce rientra in una categoria superiore a quella precedente.
Inoltre, l’equo indennizzo sarà erogato anche in presenza di un’assicurazione privata che abbia elargito un rimborso.
I benefici dell’equo indennizzo
Se l’infermità è dipendente da causa di servizio, oltre all’equo indennizzo al militare spettano una serie di benefici a cura dell’Amministrazione:
Assegno mensile non rivalutabile corrisposto nella misura del 2,5 % (per le categorie di infermità dalla 1 alla 6 della tabella A); e dell’1,25 % (per le categorie di infermità dalla 7 alla 8 della tabella A). L’importo de quo viene erogato solo se il militare è in servizio e sarà computato anche ai fini pensionistici.
Il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
L’esenzione dal ticket sanitario, individuata con il codice 3M3 valida ai fini di controlli medici e assistenziali sanitari; viene riconosciuta dalle A.S.L. territorialmente competenti solo in presenza di infermità dalla Tabella A/8;
15 giorni di Licenza straordinaria per cure termali (il cui costo varia in base alla tabella della malattia);
Indennità una tantum;
Scatto stipendiale;
Permanenza nello stesso ruolo con impiego in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa, nel caso di inidoneità parziale al servizio militare incondizionato.
Mentre, a cura dell’Istituto previdenziale spetta:
La maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici, nel caso in cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A;
La pensione privilegiata con o senza transito ai ruoli civili

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