Sindacato Supus: Ultimi Articoli

  • PENSIONI MILITARI – VITTIME DEL DOVERE- CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO ALL’ESENZIONE IRPEF DELLE PENSIONI DESTINATE ALLE VITTIME DEL DOVERE E AI LORO SUPERSTITI

    Le recenti sentenze della Corte di Cassazione del 2024 hanno apportato significativi cambiamenti per le “Vittime del dovere” e i loro familiari.

     In breve, la decisione ha chiarito che i loro benefici fiscali, come l’esenzione dall’IRPEF, devono essere applicati a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, non limitandosi solo sulle pensioni privilegiate collegate all’evento lesivo.

    Pertanto, la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione conferma che tutti i trattamenti pensionistici per le Vittime del dovere devono essere calcolati usando criteri piu’ favorevoli.

    Questi sviluppi rappresentano un significativo passo in avanti nella protezione e nel riconoscimento dei diritti delle vittime del dovere e dei loro familiari.

    Pertanto in seguito alle recenti pronunce della Cassazione, le vittime del dovere e i loro familiari superstiti hanno diritto alla restituzione delle somme trattenute dall’Inps dal 2017 (Irpef), l’esenzione fiscale deve essere applicata a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, non limitandosi alle sole pensioni privilegiate, in virtu’ di tali pronunce L’Inps  deve restituire le trattenute IRPEF non dovute, effettuate su pensioni e trattamenti che rientrano nell’ambito di questa esenzione, retroattivamente dal 2017.

    Per ulteriori informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo mail studiolegalesupus@libero.it, pinosupu46@gmail.com

  • VITTIME DEL DOVERE –

    Nei confronti di tutto il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti -sia per le forze ad ordinamento militare che civile,  che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha nel tempo indotto il legislatore a individuare la categoria delle Vittime del Dovere e a riconoscere una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio…equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori e cosi via…

    Le VITTIME DEL DOVERE riguarda i magistrati ordinari, i militari all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti -sia per le forze ad ordinamento militare che civile,  i quali per ferite e lesioni, abbiano riportato un’invalidità permanente non inferiore all’80% della capacita lavorativa o, in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro.

    I BENEFICI PREVISTI PER LE VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI

    Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 01/01/2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200 mila euro per ogni punto.

    In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200 mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.

    A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l’assegno vitalizio non reversibile corrisposto dal 26 Agosto 2004, parti a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 1 del Dpr citato).

    Le suddette spettanze economiche sono esenti da IRPEF e sono soggette una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni

    PROCEDIMENTO:

    Gli interessati devono inoltrare la domanda alle rispettive amministrazioni d’appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice non inferiore al 25% ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ( coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità comprensive della tredicesima mensilità.

    Per ultima bisogna precisare che il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio.

    Ad esempio, la cancellazione dell’IRPEF in modo generalizzato sulle pensioni dirette e indirette di natura privilegiata.

    Per ulteriori informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo mail studiolegalesupus@libero.it

  • PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

    PENSIONE PRIVILEGIATA-TABELLARE E ORDINARIO

    Il presupposto del TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO” ordinario comune è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità permanente, o per inidoneità assoluta a qualsiasi impiego o mansione, che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto ed esclusivo a MENOMAZIONE dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio.

    Implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguentemente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, causa unica della “risoluzione del rapporto di lavoro”.

    Nei confronti di tutto il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti -sia per le forze ad ordinamento militare che civile restano fermi due tipi di pensionamenti privilegiati come disciplina l’art. 67 e ss del Dpr 1092/1973 quello tabellaree quello ordinario.

    PROCEDIMENTO

    Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio  o per il servizio militare e assimilato.

    • Pensione privilegiata è d’ufficio

    Quando la cessazione del servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio

    • Pensione privilegiata a domanda

    Nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute  come dipendenti da causa di servizio

    In questa ipotesi l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, puo’ chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di Parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica). A seguito delle sentenze Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio 1° agosto 2008 e n. 43 del 19/03/2015, nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, l’istanza di trattamento pensionistico di privilegio è AMESSA QUALORA NON SIANO DECORSI CINQUE ANNI DALLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA STESSA.

    Per ulteriori informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo mail studiolegalesupus@libero.it

Torna in alto