Statuto SUPUS

Articolo 1  (Costituzione, denominazione, simbolo e sede)

  1. E’ costituito tra gli appartenenti, non in attività di servizio, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, delle Capitanerie di Porto, delle Polizie Municipali, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, delle Polizie Locali, delle Vigilanze Private, di quanti altri hanno comunque prestato servizio presso le Amministrazioni della Difesa, degli Interni e della Giustizia e degli Enti pubblici territoriali negli specifici ambiti, nonché presso gli Enti comunque erogatori di pubblici servizi, dei titolari delle relative pensioni di reversibilità, senza distinzione di sesso, ruolo, qualifica, funzione, il Sindacato Unitario Pensionati in Uniforme (SUPU).
  2. Il SUPU, organizzazione sindacale apartitica e apolitica, è parte integrante del mondo del lavoro, e si ispira alla concezione e alla tradizione sindacale italiana, che opera per l’emancipazione dei lavoratori e dei pensionati e per la tutela della loro dignità, professionalità e sicurezza nel mondo del lavoro.
  3. Il SUPU non persegue fini di lucro, avendo come unico obiettivo il perseguimento di fini improntati al concetto più ampio di giustizia e solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili, contro qualsivoglia sopruso, da chiunque perpetrato.
  4. I rapporti interni al SUPU sono improntati alla pari dignità tra le diverse componenti ideali e culturali degli organismi posti a tutela dei diritti dei pensionati, nel rispetto della rappresentatività di ciascuno, democraticamente espressa.
  5. Il suo simbolo è rappresentato da un ellissoide, sormontato dalla scritta “Sindacato Unitario Pensionati Uniforme”, a sfondo azzurro, in cui è racchiusa l’Italia a tre colori, bianco, rosso e verde, con 7 bandiere italiane e 2 dell’Unione Europea, a significare che il pensionato in uniforme o in divisa , al momento del suo collocamento in quiescenza, perde la sua collocazione specifica e diviene, attraverso la sua identità nazionale, cittadino europeo. Fra le due bandiere europee vi è la scritta SUPU punteggiata.
  6. Nella parte sottostante è riportato il motto “Continuiamo a servire lo Stato”, su un nastro color azzurro, delimitato dalle bandiere italiana e europea, per indicare un rapporto che non si interrompe con il collocamento in quiescenza, ma prosegue con attività di pubblica utilità.
  7. Per uniforme o divisa si intende l’abito uguale prescritto per tutti gli appartenenti a un determinato ordine, istituto, servizio.
  1. Il SUPU Nazionale ha sede in Roma, via Po 162.

Articolo 2  (Definizione)

  1. Il SUPU è l’organizzazione nazionale dei Personale degli Enti richiamati al precedente articolo 1, che, indipendentemente da ogni convinzione politica e ideologica, fede religiosa o appartenenza a gruppo etnico, in applicazione dei principi del presente statuto, considera la libertà e la democrazia fondamenti dell’attività sindacale.
  2. Il SUPU opera costantemente per salvaguardare e sviluppare la forza e il potere sindacale dei cittadini che hanno prestato servizio nelle Istituzioni militari e di polizia dello Stato e negli altri enti pubblici e privati, richiamati all’art. 1.

Articolo 3  (Consultazione)

  1. L’approvazione delle piattaforme e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato deve avvenire nel rispetto del principio della consultazione. Gli organismi statuari stabiliscono le relative modalità.

Articolo 4   (Finalità e compiti)

  1. Il SUPU informa la propria azione a tutela del personale rappresentato ai principi contenuti nella Costituzione Repubblicana, in particolar modo a quelli che concernono lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l’elevazione – in un quadro di pari opportunità tra i sessi – delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali dei pensionati.
  1. Il SUPU, per il raggiungimento delle proprie specifiche finalità, sviluppa, in concreto, un’azione volta a:
  1. stimolare il personale rappresentato a continuare a servire lo Stato, affinché sia elevata la tutela del cittadino e migliorate le sue condizioni di vita e di lavoro;
  2. ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita del personale rappresentato, operando costantemente per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti delle diverse categorie elencate al primo comma dell’art. 1;
  3. rafforzare i rapporti con le rappresentanze militari e con le organizzazioni sindacali di polizia e di categoria, nonché con i sindacati confederali dei lavoratori, per favorire un processo di democratizzazione e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
  4. consolidare i rapporti con le Associazioni d’Arma e con tutte quelle categorie di pensionati che in attività hanno servito lo Stato in uniforme o divisa, al fine di svolgere una comune azione sinergica, tendente a riunire in una unica struttura sindacale tutto il mondo dei pensionati;
  5. sviluppare una serie di “Reti sociali”, comprendenti professionisti e soggetti impegnati in attività di alto contenuto etico e sociale, finalizzate a soddisfare le molteplici esigenze dei soci e a creare i presupposti per il miglioramento delle loro condizioni di vita e della collettività nazionale, tramite la stipula di convenzioni con i soggetti interessati;
  6. approfondire le varie problematiche attraverso la costituzione di Comitati e/o Gruppi di Lavoro, con mansioni specifiche;
  7. tutelare, in tutte le sedi, l’immagine, la dignità, il prestigio e la considerazione sociale delle categorie associate e di tutti i pensionati, anche nell’esercizio dell’attività sindacale;
  8. tutelare, impegnandosi nello studio di sempre nuovi provvedimenti a carattere normativo, economico e finanziario, previdenziale e assistenziale, per il miglioramento delle condizioni di vita dell’associato e dei suoi familiari;
  9. assistere l’associato che viene a trovarsi in particolari situazioni di necessità;
  10. promuovere rapporti con le organizzazioni sindacali internazionali omologhe;
  11. sensibilizzare e rendere consapevole l’opinione pubblica dei problemi dei cittadini pensionati, nonché dell’azione sindacale che conduce il SUPU;
  12. promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i cittadini pensionati in uniforme o divisa.

Articolo 5   (Autonomia sindacale)

  1. Il SUPU considera la sua autonomia sindacale e la sua organizzazione, libera e democratica, un patrimonio da difendere e valorizzare.
  1. Il SUPU è autonomo dai partiti, dalle formazioni politiche, dal Governo e dalle varie Amministrazioni dello Stato, e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi consentiti dalla legge.

Articolo 6   (Democrazia e unità sindacale)

  1. Gli iscritti al SUPU, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, qualifica e ruolo, hanno pari dignità, opportunità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
  2. Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando non le appartenenze ma l’impegno e la capacità individuale. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni sindacali e politiche e hanno diritto all’informazione su ogni attività del SUPU.
  3. Gli iscritti partecipano all’attività dell’Organizzazione, rendendone feconda e libera la vita democratica, contribuiscono alla vita del sindacato attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto.
  4. Gli iscritti improntano i loro comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del SUPU. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari.
  5. Il dissenso è libero e riconosciuto e si manifesta all’interno dell’organizzazione attraverso adeguate forme di tutela.
  6. I rappresentanti designati o eletti su candidature del SUPU nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statuari.
  7. Il SUPU considera l’unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico.

Articolo 7   (Politiche organizzative e quota femminile)

  1. Ciascuna struttura del SUPU, nella propria attività politico-sindacale e di contrattazione, deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei pensionati, favorendo il coinvolgimento e l’aggregazione delle donne ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato.
  2. Gli organismi statutari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili, con l’adozione di regolamenti interni contenenti disposizioni specifiche.

Articolo 8   (Strumenti di lotta)

  1. Il SUPU persegue le finalità sindacali e politiche avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione, dalle leggi e regolamenti per il riconoscimento e la tutela degli interessi del personale rappresentato e per la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.
  1. Il SUPU svolgerà ogni iniziativa per ottenere il diritto ad opporre il veto al Governo su tutti i disegni di legge, decreti legge e legislativi e ad ogni disposizione regolamentare delle varie Amministrazioni, che possano gravemente compromettere i diritti e gli interessi dei cittadini pensionati, al fine di bloccarne l’applicazione.

Articolo 9  (Uso della sigla e del simbolo)

  1. La sigla e il simbolo “SUPU” appartengono esclusivamente al SUPU e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

Articolo 10  (Norme generali)

  1. Il SUPU organizza la propria attività e realizza i propri scopi, ispirandosi ai principi della democrazia, ricorrendo all’esercizio del diritto di sciopero solo per rivendicare diritti e interessi degli iscritti gravemente lesi, mai violando i diritti della collettività.
  2. Il SUPU individua e realizza mezzi di lotta e di pressione diversi, come il veto ai provvedimenti governativi, per raggiungere i propri obiettivi.
  1. Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del SUPU si rinvia ai regolamenti approvati per lo svolgimento dei Congressi, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e l’altro.
  2. La riunione degli organismi previsti dal presente statuto viene decisa dalle rispettive Segreterie e convocata dai Segretari o dal Presidente Nazionale.
  3. Qualora un terzo dei membri dell’organismo chieda la sua convocazione i Segretari o il Presidente Nazionale hanno l’obbligo di convocarlo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Qualora ciò non avvenga la richiesta va inoltrata al Direttivo Nazionale che convocherà l’organismo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. A seguito della richiesta di un terzo dei suoi membri la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.
  6. L’elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo ai soggetti di cui all’art. 1 del presente Statuto ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
  7. Tutte le cariche direttive sono elettive. Le vacanze negli organi direttivi, che si dovessero verificare tra un Congresso e l’altro, sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, risultante dal verbale redatto al termine dell’elezione dell’organo in cui si è venuta a creare la vacanza. Nel caso in cui ciò non dovesse risultare, si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.
  8. Si procederà al Congresso straordinario qualora le vacanze negli organici siano superiori al 50%. Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l’organismo si ridurrà proporzionalmente.
  9. Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro direttivo o di membro di Segretaria.

Articolo 11  (Categorie di soci)

Il SUPU è costituito dai soci fondatori, effettivi, ordinari, precari, sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa. I soci fondatori sono coloro che hanno costituito il SUPU. Essi contribuiscono costantemente con idee, progettualità e prestazioni volontarie ad elevare l’immagine e il prestigio del SUPU, e si sono fatti carico delle spese per la registrazione degli atti iniziali dell’Associazione.
A loro si applicano le modalità di iscrizione della altre categorie di soci. I soci effettivi sono tutti i pensionati, in ausiliaria e non, del Comparto Difesa e Sicurezza (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto), elencati all’art. 1, 1° comma, ai quali è richiesta la corresponsione della quota di iscrizione sulla base dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

I soci ordinari sono i pensionati in divisa delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali ed autonomi, i militari e i poliziotti non più in servizio che non godono di un trattamento pensionistico, nonché tutti quei cittadini che fanno parte delle Reti sociali, ai quali è richiesta la corresponsione, tramite versamento diretto nel conto corrente del SUPU, della quota di iscrizione di 10 euro mensile, in un’unica soluzione annuale di 120 euro, all’inizio di ogni anno solare. L’iscrizione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.
All’atto della prima iscrizione versano la quota corrispondente ai mesi restanti nell’anno solare. I soci precari sono tutti quegli ex lavoratori, disoccupati, sottoccupati, che pur avendo prestato servizio nell’amministrazione dello Stato, non hanno maturato alcun indennizzo o pensione, oppure percepiscono un trattamento pensionistico inadeguato e quindi si trovano in difficoltose condizioni economiche.

A loro è richiesta la corresponsione, tramite versamento diretto nel conto corrente del SUPU, della quota di iscrizione annuale di 50 euro, in un’unica soluzione, all’inizio di ogni anno solare e all’atto della prima iscrizione.

L’iscrizione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre. I soci sostenitori sono i colleghi della Forze di Polizia ad ordinamento civile e tutte la altre categorie elencate all’art. 1, 1° comma (Polizie Municipali, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Polizie Locali, Vigilanze Private, di quanti altri hanno comunque prestato servizio presso le Amministrazioni della Difesa, degli Interni e della Giustizia e degli Enti pubblici territoriali negli specifici ambiti), sia pensionati che in servizio attivo, ai quali è richiesta la quota di iscrizione secondo le modalità dei soci ordinari.
Le iscrizioni indicate sono estese anche ai titolari delle relative pensioni di reversibilità. Inoltre, la Segreteria Nazionale ha l’autorità di esaminare e definire altri casi particolari che si dovessero presentare.

Articolo 12  (Simpatizzanti)

I simpatizzanti sono i colleghi delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in servizio, che non possono essere iscritti al SUPU, né tanto meno ricoprire al suo interno cariche sociali, stante gli attuali divieti di legge. Essi possono versare una contribuzione volontaria non inferiore a 10 euro all’anno, che nel rispetto dell’art. 8, della Legge n. 382/1978, non conferisce affiliazione al SUPU. Il loro sostegno è meramente economico e possono fornire contributi di pensiero a carattere sociale e culturale. Articolo 13 (Struttura organizzativa)

  1. Il SUPU si articola sul territorio in:
    • Sezioni sindacali, a livello locale;
    • Strutture Provinciali;
    • Strutture Regionali;
    • Struttura Nazionale.

Articolo 14  (Sezione Sindacale)

  1. La Sezione Sindacale è la struttura di base del SUPU. Prende il nome della località ove ha sede. Può essere costituita da almeno 10 iscritti.
  2. Nella località con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante.
  3. La Sezione Sindacale assolve i seguenti compiti:
    • organizza le riunioni della Sezione Sindacale;
    • provvede all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento nella località in cui opera;
    • conduce, d’intesa con la Segreteria Provinciale, le vertenze con gli enti e le amministrazioni locali nelle materie di competenza, soprattutto in materia di sicurezza, legalità, tutela dell’ambiente, sanità;
    • vigila sull’applicazione degli accordi;
    • elegge la Segretaria della Sezione sindacale, organo esecutivo della Sezione;
    • elegge i delegati per la elezione della Segreteria Provinciale.

Articolo 15  (Struttura Provinciale)

  1. La struttura provinciale rappresenta il SUPU nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato. Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.
  2. Organi della Struttura Provinciale sono:
    • Consiglio Direttivo Provinciale, organo deliberante;
    • Segreteria Provinciale, organo esecutivo;
    • Segretario Provinciale, rappresentante provinciale del SUPU.

Articolo 16   (Consiglio Direttivo Provinciale e i suoi compiti)

  1. Il Consiglio Direttivo Provinciale:
    • esamina e discute l’attività del SUPU sul territorio provinciale;
    • stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;
    • discute e vota i documenti da presentare al Consiglio Direttivo Regionale e Nazionale;
    • elegge la Segreteria Provinciale, il Segretario provinciale e i delegati per l’elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
    • coordina l’attività delle Sezioni nel territorio di competenza.

Articolo 17  (Organi provinciali)

  1. Il Consiglio Direttivo Provinciale, la Segreteria e il Segretario della Struttura Provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.

Articolo 18 (Struttura regionale)

  1. La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale.
  2. Rappresenta il SUPU nelle relazioni con le Istituzioni e gli Enti a competenza regionale.
  3. Svolge attività di servizi e di consulenza per i soci.
  4. Coordina la contrattazione con le proprie Strutture Provinciali, elaborando un unico documento. E’ chiamata altresì a supportare le iniziative nei diversi campi delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
  5. Organi della Struttura Regionale sono:
    • il Consiglio Direttivo Regionale;
    • la Segreteria Regionale;
    • il Segretario Regionale.

Articolo 19 (Consiglio Direttivo regionale e suoi compiti)

  1. Il Consiglio Direttivo Regionale:
    • esamina e discute le politiche contrattuali e le diverse attività del SUPU nella regione;
    • esamina i documenti approvati dai Consigli Direttivi Provinciali;
    • elegge la Segreteria Regionale e il Segretario Regionale, nonché i delegati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 20 (Organi regionali)

  1. Il Consiglio Direttivo Regionale, la Segreteria e il Segretario Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.
  2. I Segretari Provinciali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 21 (Struttura nazionale)

  1. Organi della Struttura Nazionale sono:
    • il Congresso Nazionale;
    • il Consiglio Direttivo Nazionale;
    • la Segreteria Nazionale;
    • il Presidente Nazionale dell’Associazione;
    • il Vice Presidente Nazionale;
    • i Segretari Nazionali distinti per Comparto;
    • il Collegio dei Sindaci Revisori;
    • il Collegio dei Probiviri;
    • le Reti sociali.

La Struttura nazionale comprende altresì, con compiti di consulenza tecnica e logistica, Comitati e/o Gruppi di Lavoro permanenti, Comitato di Redazione, Responsabile del sito www.supu.it e quanti altri organi tecnici e logistici dovessero aggiungersi per soddisfare le più diverse esigenze.

Articolo 22  (Congresso Nazionale – Compiti)

Compiti del Congresso Nazionale sono:

  1. elaborare le linee di politica sindacale del SUPU da far svolgere a tutte le strutture;
  2. eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
  3. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  4. eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
  5. eleggere la Segreteria Nazionale;
  6. eleggere i Segretari Nazionali distinti per Comparto;
  7. eleggere il Presidente Nazionale;
  8. eleggere il Vice Presidente Nazionale;
  9. approvare le modifiche dello Statuto.

Compete solo al Congresso Nazionale l’eventuale deliberazione di scioglimento del Sindacato.Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del SUPU.

Articolo 23  (Congresso Nazionale – Composizione, convocazione e deliberazioni)

  1. Il Congresso Nazionale è l’organo deliberante del Sindacato e si riunisce ogni 3 anni per rinnovare le cariche in seno agli organi direttivi nazionali. Esso è convocato dal Presidente nazionale dell’Associazione, sentita la Segreteria Nazionale, almeno 20 giorni prima ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta in via straordinaria su richiesta formale di un terzo dei suoi membri, oppure congiuntamente dai Segretari generali quando sussiste un interesse del Sindacato. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere motivazione e argomenti da discutere.
  2. Il numero dei componenti è fissato nella misura di 1 (uno) ogni 30 soci per provincia, ed 1 (uno) in quelle realtà dove il numero complessivo dei soci è inferiore a 30.
  3. Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale in carica, che nomina un Segretario per il disbrigo degli atti congressuali.
  4. La votazioni sono tutte palesi.
  5. Il verbale dell’assemblea è redatto dal Segretario nominato e controfirmato dal Presidente Nazionale, dopo la lettura all’assemblea.
  6. Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei membri; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti.
  7. Le decisioni sono prese a maggioranza del 50% più uno. In caso di parità vale il voto del Presidente Nazionale.
  8. Le deliberazioni adottate in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Articolo 24  (Deleghe)

  1. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, i Segretari Nazionali, i componenti del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, possono farsi rappresentare con delega scritta.
  2. Ogni componente dei suddetti Organi non può avere più di una delega.

Articolo 25  (Consiglio Direttivo Nazionale)

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo politico di direzione esecutiva del SUPU ed opera nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale. Approva annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto consuntivo. Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.
  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale gestisce l’attività nazionale del SUPU per l’ordinaria amministrazione; rappresenta il Sindacato nelle relazioni con le controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei presenti, può procedere alla attuazione di gestioni straordinarie provvisorie delle segreterie provinciali e regionali, quando siano in gioco gli interessi e l’immagine del SUPU o risulti carente o scarsamente produttiva l’azione sindacale o in contrasto con le norme statutarie e programmatiche. La gestione straordinaria non può comunque durare più di un anno.
  4. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene informato ed esamina le iniziative intraprese dalla Segreteria Nazionale, nel periodo intercorso fra un Consiglio Direttivo e l’altro.
  5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dall’Assistente Ecclesiastico, dai Segretari Nazionali dei Comparti di Contrattazione (Forze di Polizia ad ordinamento militare, Forze di Polizia ad ordinamento civile, Forze Armate, Protezione Civile, Polizie Locali, Vigilanza Privata, Erogatori servizi pubblici e generali, quanti altri verranno a crearsi a tutela dei pensionati), da sei componenti scelti, a turno, dalla Segreteria Nazionale fra i Segretari Regionali, dalla Segretaria e dal Consulente del Presidente, questi due ultimi senza diritto di voto.
  6. E’ convocato dal Presidente Nazionale di norma una volta ogni sei mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  7. Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno in prima convocazione e, qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
  8. Il Consiglio Direttivo Nazionale può sfiduciare il Presidente Nazionale o uno dei Segretari Nazionali mediante una maggioranza dei 4/5 dei presenti, compresi i soci provvisti di delega.
  9. Per tutte le altre delibere è richiesta la maggioranza del 50% + 1 dei presenti.
  10. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i restanti componenti designano tra i soci altri componenti in sostituzione dei dimissionari.
  11. In caso di dimissioni o grave impedimento del Presidente Nazionale, il vice Presidente gestisce l’Associazione per l’ordinaria amministrazione. Convoca entro tre mesi il Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina del nuovo Presidente, che reggerà il SUPU sino al successivo Congresso Nazionale straordinario.
  12. Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 26  (Segreteria Nazionale)

  1. La Segreteria Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dai Segretari Nazionali dei Comparti di Contrattazione, dal Segretario Amministrativo e dal Responsabile delle Pubbliche Relazioni, entrambi designati dal Presidente Nazionale, nonché dalla Segretaria e dal Consulente del Presidente, questi due ultimi senza diritto di voto.
  2. La Segreteria Nazionale attua l’azione del SUPU, secondo le direttive del Congresso Nazionale.
  3. Compete, altresì, alla Segreteria Nazionale assumere, in caso di necessità ed urgenza, deliberazioni di competenza del Direttivo Nazionale, a cui successivamente le presenterà per conoscenza.

Articolo 27  (Il Presidente Nazionale del SUPU)

  1. Il Presidente Nazionale del SUPU coordina i lavori della Segreteria Nazionale e ha la rappresentanza politica, legale e sindacale del SUPU, di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Esplica tutte le attività demandate dalla Segreteria Nazionale, vigila sull’attività dell’intera Associazione, promuovendo le iniziative ritenute più utili per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
  3. Nomina nelle Regioni e nelle Province, in cui l’Associazione si sta sviluppando, i Segretari Regionale e Provinciali provvisori, questi ultimi sentito il Segretario Regionale se esistente.

Articolo 28  (Vice Presidente Nazionale)

  1. Sostituisce il Presidente nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 29  (Comparti Contrattuali)

  1. Le istanze dei soci vengono esaminate dai seguenti Comparti contrattuali:
    • Comparto “Forze di Polizia ad ordinamento militare”, in cui sono compresi gli appartenenti, non in attività di servizio, all’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto;
    • Comparto “Forze di Polizia ad ordinamento civile”, in cui sono compresi gli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato;
    • Comparto “Forze Armate”, in cui sono compresi gli appartenenti, non in attività di servizio, all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, alla Croce Rossa;
    • Comparto “Protezione Civile”, in cui sono compresi gli appartenenti ai Vigili del fuoco e a quanti hanno comunque prestato servizio nelle Amministrazioni della Difesa, degli Interni e della Giustizia;
    • Comparto “Polizie Locali”, in cui sono compresi gli appartenenti alle polizie municipali, alle polizie provinciali;
    • Comparto “Vigilanza Privata”, in cui sono compresi gli appartenenti alle agenzie delle guardie giurate, guardie venatorie, guardie campestri;
    • Comparto “Erogatori servizi pubblici e generali”, in cui sono compresi tutti quei pensionati che hanno vestito una divisa nell’espletamento del servizio pubblico (ferrovieri, tranvieri, infermieri, operatori ecologici, piloti e personale di terra delle Compagnie aeree, ecc.) e tutti i rimanenti pensionati.
  2. Gli appartenenti ai Servizi di Sicurezza e di Informazione dello Stato sono inseriti nei comparti di originaria appartenenza degli interessati. Coloro che provengono direttamente dal mondo civile sono compresi nel Comparto “Protezione civile”.
  3. Ogni Comparto è presieduto da un Segretario Nazionale, che ne ha la rappresentanza sindacale, lo gestisce in conformità alle norme statutarie, e risponde del suo operato direttamente alla Segreteria Nazionale e al Presidente Nazionale.
  4. Il Segretario Nazionale di un comparto può presiedere, temporaneamente, altri comparti di cui al comma 1.
  5. Le istanze dei singoli Comparti vengono riunite in un documento unico, che viene approvato dalla Segreteria Nazionale.
  6. Nel caso in cui i Comparti dovessero risultare troppo ampi, si può prevedere la loro suddivisione in Sottocomparti, che saranno diretti da Segretari Nazionali Vicari.
  7. Ai predetti Comparti se ne possono aggiungere altri comprendenti pensionati che in attività hanno servito lo Stato in qualsivoglia uniforme o divisa.
  8. Si possono, altresì, aggiungere ulteriori Comparti di altre categorie di pensionati, che intendono riconoscersi nelle strategie sindacali del SUPU.

Articolo 30  (Segretario amministrativo)

  1. Il Segretario amministrativo esercita tutte le funzioni di carattere amministrativo-contabile. Redige i bilanci e li sottopone al Collegio dei Sindaci Revisori che, dopo averli esaminati, li presenta alla Segreteria Nazionale per l’approvazione.
  2. Il Segretario amministrativo è nominato dal Presidente dell’Associazione, previa delibera a maggioranza semplice della Segreteria Nazionale.
  3. Partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale, con diritto di voto.

Articolo 31  (Contributi sindacali e solidarietà)

  1. Le somme introitate con i contributi dei soci e dei simpatizzanti sono ripartite, considerate le istanze prodotte, sulla base di criteri stabiliti dalla Segreteria Nazionale al fine di rendere omogeneo e armonico lo sviluppo delle strutture e delle attività del sindacato nell’intero territorio nazionale.

Articolo 32  (Autonomia amministrativa, amministrazione e patrimonio)

  1. Il Presidente Nazionale e i Segretari delle strutture del SUPU a livello regionale e provinciale sono responsabili delle questioni legali ed amministrative.
  1. Le strutture del SUPU nazionale, regionale e provinciale sono amministrativamente e giuridicamente autonome nel rispetto delle linee deliberate dal Congresso Nazionale.
  2. Tutte le strutture sono obbligatoriamente tenute a presentare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, i quali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile, al fine di ottenere il bilancio complessivo della organizzazione.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita controlli amministrativi sulle strutture regionali e territoriali circa la regolarità di gestione e in particolare:
  • l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di marzo di ogni anno come stabilito dal presente statuto;
  • la corrispondenza tra entrate e uscite al fine di evitare disavanzi con indebitamenti.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre alla normalità la situazione.

I bilanci delle varie istanze nazionali, regionali e provinciali del SUPU sono resi noti agli organismi e agli iscritti. I bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l’approvazione ai rispettivi Direttivi entro il successivo 30 marzo.

La mancata presentazione di bilanci che devono essere inviati alla struttura nazionale è sanzionata con la sospensione dei contributi di propria spettanza.

I rapporti finanziari tra le strutture sono improntati al principio della reciproca solidarietà.

Il patrimonio sociale di ogni istanza provinciale e regionale e di quella nazionale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili opportunamente inventariati secondo i valori di acquisto, a cura delle rispettive Segreterie.

La revoca dell’iscrizione al SUPU fa perdere ogni diritto sui beni e sul patrimonio del Sindacato medesimo.

Il SUPU Nazionale, Regionale e Provinciale non sono responsabili delle obbligazioni assunte dalle loro strutture dipendenti.

Le prestazioni dei soci sono volontarie e non sono retribuite.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a rimborsare le spese sostenute dal Congresso Nazionale, comunque autorizzate. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede al rimborso delle spese per la partecipazione a riunioni, di rappresentanza e per attività comunque intraprese nell’interesse dell’Associazione, sostenute dai componenti degli organi statutari, a cui vengono inoltre riconosciuti gettoni di presenza.

I rimborsi sono effettuati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Amministrativo.

Articolo 33  (Patrimonio dell’Associazione e mezzi finanziari)

Il patrimonio dell’Associazione sindacale è costituito dai beni, dai titoli e dai valori di sua proprietà. Le entrate del SUPU sono costituite:quote associative annuali e versamenti volontari;eventuali contributi straordinari deliberati dalla Segreteria Nazionale;convenzioni con enti ed aziende;pubblicazioni e stampa di riviste;contributi di pubbliche amministrazioni, enti pubblici locali, istituti di credito, enti e società private;sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi ed associati.
Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Articolo 34  (Obbligazioni e distribuzioni di utili)

Il SUPU non risponde di obbligazioni o di situazioni debitorie instaurate dai singoli, ancorché componenti di organismi collegiali. Le obbligazioni arbitrariamente assunte ricadono su chi le ha prodotte.
Il SUPU non risponde delle obbligazioni contratte dalle strutture periferiche, che rispondono in proprio per le obbligazioni assunte, compreso il conferimento di incarichi legali e di qualsiasi altra natura.
Le cariche, gli incarichi, le funzioni svolte all’interno del SUPU, hanno carattere di volontarietà e sono totalmente prestate a titolo gratuito, salvo rimborsi spese per attività autorizzate dalle rispettive segreterie e gettoni di presenza previsti per i componenti degli organi statutari.
E’ vietata, in ogni modo, e anche in forma indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non avvenga a norma di legge.

Articolo 35  (Adeguamento dello Statuto)

  1. Ai sensi dell’art. 111, comma 4 – quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n° 917, il presente Statuto viene integrato, come disposto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con le seguenti norme:
    • è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
    • in caso di scioglimento del Sindacato, per qualunque causa sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra Struttura sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
    • il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.

Articolo 36  (Collegio dei Sindaci Revisori)

  1. Il Collegio dei Sindaci Revisori nel numero di tre effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, effettua controlli sull’esattezza contabile dei bilanci e ne riferisce alla Segreteria nazionale per l’approvazione.
  2. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive nell’Associazione e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dell’organismo deliberante quando è in discussione il bilancio.
  3. Analoghi organi devono essere realizzati a livello Regionale e Provinciale.

Articolo 37  (Incompatibilità, ineleggibilità e decadenze)

  1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. La qualifica di socio si ottiene mediante domanda dell’interessato, previo pagamento della quota associativa annuale, che comunque viene accettata dalla Segreteria Nazionale, a suo insindacabile giudizio.
  3. L’iscrizione al SUPU non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli del SUPU.
  4. E’ incompatibile svolgere attività di direzione nel SUPU con l’iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.
  5. La qualità di socio si perde se revocata, per dimissioni, morosità o per espulsione ai sensi delle norme di cui al presente Statuto. In questo ultimo caso l’aspirante non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
  6. La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.

Articolo 38  (Disciplina degli iscritti – sanzioni disciplinari)

  1. E’ passabile di sanzioni disciplinari l’iscritto al SUPU il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti, risulti lesivo per l’organizzazione sindacale, configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.
  2. Sono previste le seguenti sanzioni, che si applicano in ordine alla gravità della mancanza commessa:
    • ammonimento verbale;
    • biasimo scritto;
    • sospensione da 1 a 6 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
    • espulsione dall’organizzazione.
  3. Tali sanzioni vengono irrogate:
    • per punire comportamenti in contrasto con i principi fondamentali, le disposizioni normative dello Statuto e del Regolamento e dei regolamenti approvati dai diversi organi statutari, nonché con le norme di lealtà e correttezza;
    • a seguito della condanna definitiva per delitti dolosi, esclusi quelli di opinione.

Articolo 39  (Collegio dei Probiviri)

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui due supplenti.
  2. Compiti del Collegio sono:
    • provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
    • decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata;
    • esprimere, a seguito di istanze che ne facciano richiesta, pareri su interpretazioni statutarie;
    • su richiesta scritta e motivata di un singolo iscritto o di un organismo, attiva controlli sulle procedure e sul carattere degli atti dei vari organismi e la loro rispondenza alle norme statutarie, al termine dei quali esprime un parere vincolante.
  3. In relazione alle specifiche attività svolte, il Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale per le determinazioni di competenza.

Articolo 40  (Procedure disciplinari)

  1. L’attivazione della procedura disciplinare avviene sulla base di una segnalazione, scritta e motivata, a qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo da parte di un iscritto.
  2. Detta segnalazione deve essere inviata, tempestivamente, al Collegio dei Probiviri competente. Il Presidente investe dell’esame del fatto il Collegio che designa, tra i suoi componenti, coloro che conducono l’istruttoria. Questi ultimi, ove ritengano la segnalazione palesemente infondata, possono chiedere al Collegio l’archiviazione del procedimento. L’eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria all’archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto l’istruttoria con l’obbligo di acquisire ulteriori elementi sull’eventuale infrazione commessa.
  3. L’attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti disciplinari deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio deve essere adottata non oltre quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.
  4. L’eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere assunta dal Collegio, con motivato provvedimento da comunicare agli interessanti, entro la scadenza dei termini stessi, per non più di una volta e solo qualora non sia stata adottata la sospensione cautelare.
  5. L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui essi si fondano. L’iscritto colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni dalla decisione di seconda istanza, al Consiglio Direttivo Nazionale.
  6. Il ricorso sospende provvisoriamente l’esecutività della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare in attesa dell’esito del ricorso, la sospensione cautelare.
  7. Il Collegio dei Probiviri adotta le decisioni di competenza a maggioranza semplice dei componenti.

Articolo 41  (Ricorso contro i provvedimenti disciplinari)

  1. E’ facoltà dell’iscritto colpito dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.
  2. In pendenza del ricorso è facoltà del Collegio dei Probiviri, che ha deciso in prima istanza sulla decisione adottata, accogliere il ricorso stesso.

Articolo 42 (Sospensione cautelare)

  1. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, con esclusione dei reati di opinione, il Consiglio Direttivo Nazionale può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
  2. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Articolo 43  (Decadenza per indegnità)

  1. L’iscritto condannato per gravi delitti, o che comunque si renda moralmente indegno, è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto con pronuncia scritta della Segreteria Nazionale.

Articolo 44  (Gestione straordinaria)

  1. Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture Provinciali e Regionali, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato, decretare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un commissario.

Articolo 45  (Commissario straordinario)

  1. Il Commissario, nominato ai sensi del precedente articolo, deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.
  2. Quando non siano venute meno le cause che hanno determinato la nomina del Commissario Straordinario o non sia possibile provvedere alla ricostituzione degli organi democratici, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque essere prolungato oltre i tre mesi.
  3. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 40 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 46  (Norma finale)

  1. Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.

Articolo 47  (Norma transitoria)

  • Il 1° Congresso nazionale sarà svolto nel 2009, nella località, nel mese e nel giorno che saranno indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

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