Statuto dei lavoratori militari

“Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori militari e sulla tutela e rappresentanza degli interessi economici e normativi del personale”. 

Relazione

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi!

I lavoratori militari costituiscono una categoria che da sempre ha avuto riconosciuto uno status giuridico a parte rispetto alle altre categorie di lavoratori pubblici e privati, sicché il suo trattamento economico e normativo ha seguito un percorso nettamente diverso e originale.

Il “mestiere delle armi”, antico come quello dei sacerdoti, da molti definito giustamente una missione, ha collocato coloro che hanno operato questa scelta, in una posizione di distanza rispetto agli altri, di separatezza, che il più delle volte li ha penalizzati, insieme ai loro familiari.

I cittadini, che hanno inteso scegliere la professione delle armi, lo hanno fatto ben consapevoli che tale scelta li avrebbe esclusi dal compiere altre attività che avrebbero potuto migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro e il loro inserimento fattivo nell’impegno sociale generale. Coloro che entravano nel mondo militare si isolavano in un contesto in cui l’immagine e il prestigio delle Istituzioni militari li sovrastavano e dominavano le loro future determinazioni e comportamenti.

L’esclusività del loro lavoro era tale che gli interessati si vedevano ridotti in spazi e ambiti ristretti, affinché non venissero compromessi in qualsivoglia maniera i compiti istituzionali dei corpi militari di appartenenza, giungendosi persino a regolare comportamenti privati che potessero porre in pericolo la “forma mentis militare”.

I notevoli vantaggi della società, aperta a molteplici opportunità, non venivano loro concessi. E tale limitazione si riversava anche sui familiari, costretti a seguire le vicissitudini del padre, del fratello  e del marito, subendo anch’essi limitazioni alla loro sfera privata, anche nello svolgimento di attività lavorative che potevano minare l’immagine del coniuge o la sua imparzialità operativa, rinunciando spesso all’opportunità di una affermazione lavorativa personale.

I militari si sono così trovati ad essere inseriti in un ordine chiuso, alle dirette  dipendenze del sovrano, che però ne riconosceva il particolare servizio e sacrificio con prerogative e attribuzioni specifiche, e quindi con una sorta di compensazione che non costituiva però quel che viene oggi comunemente considerato alla stregua di un privilegio.

Nell’impero romano gli uomini d’arme, che si distinguevano in operazioni militari per l’affermazione del diritto romano in vaste aree dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia,  venivano premiati, per i loro particolari sacrifici, con donazioni di terre e retribuzioni straordinarie. Essi erano milites e non quirites, cioè civili, termine che ai primi appariva addirittura come offensivo.

Spesso raggiungevano la più alta magistratura dello Stato, qualcuno di essi divenendo addirittura imperatore e console, e comunque conseguendo posizioni di riguardo.

Essi, comunque, in tutte le società preromane, di ogni continente, costituivano l’ossatura, su cui si basava l’ordinamento dello Stato. Loro compito era quello di salvaguardarne l’esistenza sia da offese interne, che esterne.

Crollato l’impero romano, l’Europa fu invasa da popoli, definiti barbari, che, pur costruendo formazioni statuali che avrebbero in seguito dato vita agli attuali Stati nazionali, dispersero l’idea di eserciti regolari, ordinati e disciplinati, obbedienti ad una legge che li sovrastava.

Nacquero così gli eserciti posti alle dirette dipendenze di signorotti, che spesso si avvalevano di mercenari per imporre il loro dominio: si era negli anni, da qualche storico definiti come bui, del Medioevo. E comunque i militari, inquadrati negli eserciti imperiali e nazionali, avevano un legame solo con il monarca, da cui ricevevano prebende e trattamenti economici e normativi particolari.

Cosicché, Saint Simon, politologo francese, vissuto a cavallo del XVII e XVIII secolo, poteva scrivere che les militaires erano una categoria inutile e improduttiva, e quindi dannosa, in quanto che i loro servigi non erano rivolti alla salvaguardia dello Stato e alla tutela generale dei cittadini.

La Rivoluzione francese corresse il tiro. I militari divennero cittadini che portavano le armi per la difesa della Francia e per l’affermazione dei valori rivoluzionari.

Napoleone fece la prima grande riforma per esaltare vieppiù il legame degli uomini d’arme a questa concezione. Essendo odiosa la sbirraglia che svolgeva compiti di polizia in tutti gli stati europei, creò la gendarmeria, forza di polizia, che traeva i suoi quadri dalle forze armate; l’intento era di creare un corpo di militari dotati di cognizioni culturali e di preparazione più elevati e quindi più affidabili, o, come diremmo oggi “professionali”.

Su questa linea i sovrani piemontesi istituirono i Carabinieri, forza di polizia ad ordinamento militare, che partecipavano con propri reparti anche alle operazioni belliche.

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, le Forze armate e i militari assunsero uno status giuridico del tutto particolare, rispetto alle altre categorie di lavoratori, con il riconoscimento di attribuzioni e trattamenti diversi rispetto agli altri pubblici impiegati, anche per l’imposizione di molteplici limitazioni e divieti, che in taluni casi li escludeva dal godimento di alcuni diritti, persino giungendo alla compressione, ovviamente motivata per il superiore interesse dello Stato, di alcuni diritti costituzionali.

All’art. 52 si pose il principio che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, così esaltandosi il ruolo speciale dei militari.

E proprio per questi compiti speciali vennero a loro imposti dei limiti, che gli altri cittadini non conoscono. Innanzitutto il divieto di creare e iscriversi a sindacati per tutelare i loro interessi economici e di esercitare il diritto di sciopero. Il divieto di esprimere del tutto liberamente il loro pensiero, in relazione al quale debbono sottoporsi alle autorizzazioni del Ministro della Difesa e delle autorità gerarchiche. Il divieto di costituire circoli privati. E’ previsto che si possa negare ai militari il diritto di iscriversi ai partiti politici. Divieto che nel tempo il Parlamento non ha inteso introdurre.

I lavoratori militari sono gli unici lavoratori ad avere un carico di responsabilità personale particolarmente gravoso, in quanto sottoposti al Codice Penale Comune, al Codice Penale Militare di Pace (che prevede sanzioni per comportamenti non previsti come reati per gli altri cittadini), al Codice Penale Militare di Guerra, nonché a rigorosi Regolamenti militari, fra cui quello di Disciplina militare.

I lavoratori militari sono gli unici lavoratori che, sottoposti in ambiente operativo al reale e costante pericolo di vita/infermità e/o menomazione psico-fisica, non possono chiedere né ottenere il rispetto delle norme di sicurezza, nei loro confronti non applicabili  essendo non valutabile, né tanto meno gestibile, l’offesa nemica.

I lavoratori militari sono soggetti ad accurati controlli, anche della loro sfera privata, con dolorose limitazioni. Controlli che sono necessari al fine del rilascio degli attestati di sicurezza da parte degli organi preposti alla Sicurezza nazionale, indispensabili allo svolgimento della maggior parte degli incarichi, specie in ambito interforze ed internazionale e nei gradi più elevati.

Ai lavoratori militari è comunque precluso ricorrere al giudice del lavoro, vero e proprio giudice terzo.

Il Parlamento, dinanzi a questo status speciale, è rimasto muto per tanti anni. Solo nel 1978, dopo 30 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, si decise al fine, dopo le vibrate proteste di movimenti sorti all’interno delle Forze Armate, di approvare la legge sui nuovi principi della disciplina militare (Legge n. 382, “Norme di principio sulla disciplina militare”), in attuazione delle norme costituzionali, creando uno strumento poco incisivo come quello della Rappresentanza dei militari, che oggi accusa la sua stanchezza e inefficienza, e introducendo solo in minima parte il diritto dei militari di partecipare allo sviluppo democratico del Paese con propri contributi di pensiero.

I militari, non avendo avuto pienamente riconosciuti i loro diritti, hanno presentato un ricorso alla magistratura amministrativa per fare cancellare la norma del divieto di formare o iscriversi a organizzazioni sindacali ed esercitare il diritto di sciopero. E tale ricorso è giunto alla Corte Costituzionale, che nel 1999, con sentenza n. 494, respinse l’eccezione di incostituzionalità della norma (articolo 8 della legge 382 del 1978) che vieta ai militari questo diritto. E ciò per il fatto che i militari, svolgendo il compito costituzionale della difesa della Patria, definito sacro, potendosi minare la compattezza delle Forze Armate, non potevano come i comuni cittadini appellarsi a tale diritto.

Ad essi, però, andava riconosciuto un rapporto di specialità con la Pubblica Amministrazione. L’invito era implicito: Parlamento e Governo dovevano consacrare questo rapporto in una normativa a loro, e solo a loro, riservata.

Che cosa è accaduto? Non solo non se n’è fatto nulla, ma addirittura vi è stato un vero e proprio travisamento.

Si è trasformato il concetto di specialità in quello di specificità, per potere inserire le forze di polizia ad ordinamento civile, che invece sono sindacalizzate, e quindi godono di una tutela più ampia dei loro diritti.

Il concetto di specialità è di certo più ampio di quello di specificità. Infatti, con il primo si intende tutto ciò che è proprio di una specie, in contrapposizione a generale, comune, normale. Tutto ciò che è particolare, singolare, che è previsto dal diritto per uno o più casi particolari. Concetto proprio della giurisdizione speciale che è quella potestà giurisdizionale esplicata da organi giudiziari non facenti parte dell’ordine giudiziario ordinario. Con la specificità invece si intende indicare una qualità che distingua una categoria dall’altra, ma non la pone al di fuori delle altre. Il concetto è meno profondo e vasto rispetto al primo. Specifico si contrappone a generico, proprio di persone che nell’ambito della loro professione svolgono attività specialistiche. Mentre generale concerne tutto un genere, una serie di individui, cose o fatti, considerati nel suo insieme.

Questo travisamento da specialità a specificità ha confuso il legislatore, che non ha applicato, e tuttora non applica, la sentenza della Corte Costituzionale, che si riferisce esclusivamente ai militari e non anche agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, in quanto sindacalizzate.

La posizione giuridica dei militari si è ulteriormente aggravata nel momento in cui si è deciso di sospendere il servizio di leva obbligatorio, così trasformandosi le Forze Armate in esercito professionale. Si è da una parte caricato di ulteriori doveri e prestazioni il personale, dall’altra, si sono aboliti alcuni istituti giuridici che ne qualificavano la particolare prestazione. Si sono raggiunti compromessi abnormi e inammissibili, con l’emanazione di leggi e regolamenti incoerenti che hanno dato luogo ad un contenzioso immane, così creandosi situazioni di sperequazioni, che si ripercuotono in  tutte le fasi della carriera del militare, dal suo arruolamento alla sua permanenza in una struttura divenuta sempre più precaria, al suo collocamento in congedo e pensionamento.

Il processo di professionalizzazione delle Forze Armate ha determinato non solo la sospensione del servizio di leva obbligatorio, ma anche del reclutamento degli Allievi Ufficiali di complemento (AUC).  Si sono, pertanto, aggiunte normative che hanno esaltato la precarietà nel mondo militare, stabilendosi che le Forze Armate, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, possono per un determinato e limitato periodo temporale, al massimo di due anni e sei mesi, compreso quello di formazione, attivare il reclutamento di Ufficiali ausiliari, di cui gli Ufficiali in ferma prefissata (UFP) ne costituiscono una particolare tipologia.

Detti Ufficiali, al termine della ferma, possono essere ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, con trattenimento ai altri sei mesi, su proposta della Forza Armata e previo consenso degli interessati.

Tale normativa è chiaramente anticostituzionale, in quanto contrasta con i principi generali sull’apprendistato.

Con il presente Statuto si tende da una parte a eliminare ogni forma di precariato nelle Forze Armate, dall’altra a stabilizzare tutti quegli ufficiali che hanno superato i limiti minimi dell’apprendistato, previsti per legge.

Si sono, inoltre, aboliti o ridotti tutti quegli istituti giuridici, tipici dei militari, come l’ausiliaria e taluni trattamenti economici, anche di fine rapporto, che di fatto compensavano i maggiori riconoscimenti concessi all’impiego civile, con più lunghi limiti di età. La vigoria fisica dei militari non si poteva mantenere in età avanzata. Va, peraltro, rammentato che il militare in ausiliaria mantiene taluni obblighi e vincoli, come quello di non svolgere un’altra attività lavorativa, di rimanere a disposizione dell’amministrazione e di non potersi recare all’estero senza autorizzazione.

Non si è peraltro stabilito che, a differenza degli altri lavoratori pubblici e privati, il militare, che viene collocato nelle varie posizioni del congedo, non cessa dall’essere e dal sentirsi un appartenente ai corpi militari in cui ha prestato il proprio servizio. Tanto è vero che la quasi totalità di essi risulta iscritta in associazioni che continuano a mantenere uno stretto rapporto con le rispettive istituzioni.

Avere, pertanto, istituito il COCER, solo con militari in servizio a tutela degli interessi di quelli in servizio, ha minato la compattezza delle Forze Armate, tanto ricercata e voluta dalla Carta Costituzionale, e distanziato i commilitoni in servizio da quelli in congedo.

Dinanzi ad un simile gravame di compiti che incombono oggi sui cittadini alle armi e al mancato riconoscimento della particolarità delle loro prestazioni, appare indispensabile giungere ad un corpo normativo che regoli il loro speciale rapporto di lavoro, anche dopo la cessazione dal servizio, che questa proposta di legge intende disciplinare.

La presente proposta di legge contiene, in definitiva, norme che da una parte lasciano impregiudicata e ampiamente discrezionale l’azione di comando, caratteristica fondamentale della organizzazione gerarchica delle Forze Armate; dall’altra, dettano, in estrema sintesi, chiarezza e trasparenza, tipici degli ordinamenti militari, regole per la tutela giuridica, economica e normativa della condizione del militare sotto l’aspetto morale, sociale, culturale, sanitario, connessi alla loro specialità.

La condizione militare, dalla dottrina e dalla giurisprudenza definita “status subiectionis”, dovrà essere valutata sotto una diversa prospettiva e, attraverso lo Statuto dei Lavoratori Militari, assurgere al rango di vero e proprio istituto giuridico, alla stregua dei diritti fondamentali della persona.

E’ in questo senso la ratio dello Statuto, le cui norme sanciscono l’atipicità e specialità del mestiere delle armi.

Le tutele giuridiche, poste con le norme di cui allo Statuto, debbono apparire ulteriore e forte motivazione per i lavoratori militari a continuare a profondere ogni impegno ed energie psichiche, fisiche e morali per la difesa della Patria.

Si chiarisce che per “lavoratori militari” si intendono gli ufficiali, di qualsiasi grado e ruolo, marescialli, brigadieri, sergenti, appuntati e carabinieri, finanzieri e militari di truppa.

Nello Statuto viene sancito, peraltro, il principio generale, che in caso di controversia sull’applicabilità di una norma a favore o contro la condizione militare o il riconoscimento di un diritto, interesse o aspettativa al lavoratore militare, prevale l’interpretazione più favorevole.

INDICE

STATUTO DEI LAVORATORI MILITARI

Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. – Libertà di opinione
ART. 2. – Divieto di indagini sulle opinioni
ART. 3. – Impianti audiovisivi
ART. 4. – Tutela della salute e dell’integrità fisica
ART. 5. – Accertamenti sanitari
ART. 6. –  Sanzioni disciplinari
ART. 7. – Lavoratori militari studenti
ART. 8. – Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 9. – Istituti di patronato
ART. 10. – Mansioni del lavoratore militare

Titolo II – Della libertà di rappresentanza militare
ART. 11. – Diritto di associazione e di attività di rappresentanza
ART. 12. – Atti discriminatori
ART. 13. – Sostegni ad Associazioni
ART. 14. – Reintegrazione nel posto di lavoro

Titolo III – Dell’attività di rappresentanza militare
ART. 15. – Costituzione delle rappresentanze militari.
ART. 16. – Composizione delle rappresentanze militari
ART. 17. – Assemblea.
ART. 18. – Consultazioni.
ART. 19. – Trasferimento dei delegati delle rappresentanze militari.
ART. 20. – Diritto di affissione e modalità e termini di risposta alle delibere.
ART. 21. – Contributi alla Rappresentanza militare.
ART. 22. – Locali delle rappresentanze militari.

Titolo IV – Disposizioni varie e generali
ART. 23. – Repressione della condotta antirappresentanza.
ART. 24 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
ART. 25. – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

Titolo V – Disposizioni sulla specialità del rapporto dei lavoratori militari
ART. 26. – Disposizioni sulla specialità del rapporto

Titolo VI – Disposizioni finali e penali
ART. 27. – Disposizioni penali.
ART. 28. – Versamento delle ammende.
ART. 29. – Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 30 – Esenzioni fiscali.

TITOLO I

Della libertà e dignità del lavoratore militare

Articolo 1

 Libertà di opinione

1.   I lavoratori militari, analogamente a tutti i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Articolo 2

Divieto di indagini sulle opinioni

1.   È fatto divieto all’Amministrazione, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi e/o con l’utilizzo di impianti audiovisivi finalizzati o con qualunque altro mezzo, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore militare, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore stesso, ovvero connessi al servizio espletato.

Articolo 3

Impianti audiovisivi

1.    È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori militari.

2.    Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze istituzionali ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori militari, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze militari. In difetto di accordo, provvede l’Ispettorato provinciale dei Carabinieri del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

3.    Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze militari, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

4.    Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il comandante militare competente o le rappresentanze militari, possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Articolo 4

Tutela della salute e dell’integrità fisica

1.   I lavoratori militari, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

2.   La tutela della salute e dell’integrità fisica debbono essere particolarmente curate nel lavoro militare e negli ambienti militari.

3.   Dovranno  essere curati l’organizzazione, la gestione e i ricoveri presso gli Ospedali Militari in termini di maggiore snellezza, efficacia e rapidità di interventi e decisioni mediche.

4.   I lavoratori militari hanno diritto alle cure termali e gli organi di rappresentanza debbono avere il compito di controllare la concessione e le modalità di fruizione delle cure termali secondo norme concordate e contrattualizzate.

5.   Le rappresentanze militari debbono poter verificare lo stato di igiene, salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro non operativi, previo concerto con il Comando di appartenenza del luogo oggetto di verifica.

Articolo 5

Accertamenti sanitari

1.    Gli accertamenti sanitari sono disposti per verificare:

–       la sussistenza di una infermità per malattia o infortunio del lavoratore militare, su richiesta del medesimo;

–       la dipendenza di una infermità per malattia o infortunio del lavoratore militare per causa di servizio, su richiesta del medesimo;

–       l’idoneità del lavoratore militare a svolgere il servizio militare, su richiesta dell’Amministrazione.

2.    Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando le autorità militari lo richiedano.

3.    Le autorità militari hanno facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore militare anche a mezzo di personale medico militare.

4.    Gli accertamenti sanitari per il riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio debbono essere completati entro un anno dalla richiesta dell’interessato, che può ricorrere contro la decisione adottata al giudice del lavoro nei termini prescritti dalla legge.

5.    Le visite mediche di controllo possono essere effettuate soltanto a condizione che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore.

6.    Le modalità delle visite di controllo debbono essere concordate dal comandante di reparto con le rappresentanze militari, che, in caso di disaccordo sulle modalità di esecuzione, possono rivolgersi all’Ispettorato del lavoro.

7.    Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal lavoratore militare, sia nel caso in cui ne è prescritta la procedibilità d’ufficio, sia che questa debba attivarsi ad iniziativa di parte, deve concludersi, in ogni caso e comunque, allorché tenda al conseguimento dell’equo indennizzo e/o della pensione privilegiata ordinaria, con il giudizio definitivo espresso dal Collegio medico legale, organo sanitario di seconda istanza del Ministero Difesa. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente nel caso in cui vi sia discordanza fra il competente giudizio della Commissione medica ospedaliera, organo di prima istanza, sulla dipendenza da causa di servizio della infermità o delle infermità in questione e sulla ascrivibilità delle stesse a categoria di pensione secondo le norme in vigore, ed il parere obbligatorio del Comitato di verifica per le cause di servizio riguardanti i lavoratori militari.

Articolo 6

Sanzioni disciplinarie procedimenti penali

1.    Le norme sulle infrazioni disciplinari, procedure di contestazione delle stesse e sulle relative sanzioni, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

2.    Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore militare senza la preventiva contestazione dell’addebito e senza averlo sentito a difesa alla presenza di un rappresentante militare o di un qualsiasi commilitone, ai quali il lavoratore militare conferisce il relativo mandato.

3.    Fermo restando quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.

4.    In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, che sia stato sentito l’interessato e non si sia proceduto alla contestazione entro 20 giorni, salvi i casi di indifferibile urgenza derivanti da inopportunità del mantenimento del dipendente nella posizione funzionale rivestita. Comunque il procedimento disciplinare si deve concludere entro due mesi dall’avvio.

5.    Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore militare, al quale sia stata applicata la sanzione del rimprovero o della consegna semplice o di rigore, può chiedere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo di un delegato della rappresentanza militare di base, ovvero a commilitone cui conferisca mandato, la costituzione di un Collegio di arbitrato, composto da un rappresentante del comando di Corpo di appartenenza, da un delegato del Consiglio di base e da un terzo membro, di grado superiore agli altri due membri, che assume le funzioni di presidente, di un altro comando di Corpo. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. La decisione del Collegio può essere impugnata dinanzi al Giudice di pace.

6.    Qualora il comandante del reparto non provveda, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

7.    Se il comandante del reparto adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

8.    Non può tenersi conto d’ufficio di alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

9.    I procedimenti penali avviati nei confronti dei lavoratori militari debbono concludersi, con rito direttissimo, entro un anno dall’inizio dell’azione penale.

Articolo 7

Lavoratori militari studenti

1.    I lavoratori militari studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

2.    I lavoratori militari studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

3.    Il comandante di reparto potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Articolo 8

Attività culturali, ricreative e assistenziali

1.   Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nei comandi militari sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori militari.

2.   Le rappresentanze militari hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo le modalità stabilite da regolamenti interni, da attuare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

Istituti di patronato

1.             Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dei comandi militari, secondo le modalità da stabilirsi con accordi con i corpi militari.

Articolo 10

Mansioni del lavoratore militare

1.    Dopo l’articolo 2103 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 2103 bis:“Il prestatore di lavoro militare deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori,il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e operative”.

2.    Il lavoratore militare che svolge mansioni, incarichi o comandi del grado superiore, anche in altre amministrazioni, per un periodo di tempo superiore ai tre mesi, viene promosso provvisoriamente  a quel grado, percependo i relativi emolumenti.

3.    Le funzioni di grado superiore costituiscono titolo di merito nei giudizi caratteristici e di avanzamento.

TITOLO II

Della libertà di rappresentanza militare

Articolo 11

Diritto di associazione e di attività di rappresentanza

1.    E’ garantito a tutti i lavoratori militari, all’interno e all’esterno dei luoghi militari, l’esercizio delle azioni previste dal presente Statuto per la tutela dei propri diritti e interessi economici, e per l’organizzazione delle conseguenti attività di rappresentanza.

Articolo 12

Atti discriminatori

1.    È nullo qualsiasi atto diretto a licenziare un lavoratore militare, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua attività di rappresentanza ovvero della sua partecipazione a manifestazioni politiche o di rivendicazione dei propri diritti o interessi economici.

2.    La tutela del delegato della rappresentanza prosegue nei due anni successivi alla cessazione del suo mandato. Qualsiasi provvedimento, di cui al comma precedente, adottato nei suoi confronti deve essere notificato al Consiglio di rappresentanza di base, che esprime il suo parere vincolante all’autorità militare competente a decidere.

3.    Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì agli atti diretti ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.

4.    I lavoratori militari e le lavoratrici militari hanno pari opportunità di carriera, di impiego operativo e di formazione professionale.

Articolo 13

Sostegni a associazioni

1.   Le Associazioni d’Arma, i Sodalizi e Circoli costituiti fra militari, i Sindacati dei lavoratori militari godono di trattamento paritetico presso le Istituzioni militari, che debbono sostenerli con i mezzi ritenuti più idonei per il loro sviluppo sociale e morale, anche con la concessione gratuita di locali dell’amministrazione per lo svolgimento delle loro attività.

2.   Tale attività di sostentamento cessa se le predette associazioni non adempiono ai loro compiti statutari.

3.   Gli Statuti delle suddette associazioni sono sottoposti alla valutazione dei Corpi militari interessati, che entro tre mesi debbono esprimere ai Ministri competenti il loro parere di concordanza.

4.   I Ministri competenti debbono rilasciare il loro attestato di concordanza entro sei mesi dalla richiesta.

5.   Le valutazioni dei Ministri e dei Corpi militari debbono essere compiute in ossequio ai principi costituzionali sulla libertà di associazione.

6.   Sono vietati gli atti diretti a limitare il diritto dei lavoratori militari di istituire ed associarsi in organizzazioni sindacali.

Articolo 14

Reintegrazione nel posto di lavoro

1.    Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al comandante del corpo militare, che in una sua sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto ha avuto luogo il licenziamento di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

2.    Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna l’amministrazione pubblica al risarcimento del danno subito dal lavoratore militare per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità, stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione.

3.    In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

4.    Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al secondo comma, al lavoratore militare è data la facoltà di chiedere all’amministrazione in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

5.    Qualora il lavoratore militare, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del comandante di reparto, non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6.    La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7.    Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori militari, su istanza congiunta del lavoratore militare e della rappresentanza militare, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal comandante di reparto, la reintegrazione del lavoratore militare nel posto di lavoro.

8.    L’ordinanza, di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9.    L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10.  Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori militari il comandante di reparto che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al secondo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni, di cui all’articolo 27 di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta allavoratore militare.

TITOLO III
Dell’attività di rappresentanza militare

Articolo 15

Costituzione delle rappresentanze militari

1.    Le Rappresentanze militari possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori militari in ogni unità militare, secondo le seguenti modalità:

–  istituendo liste, con i nominativi dei candidati e i programmi che si intendono perseguire durante il mandato rappresentativo, purché le stesse siano sostenute e sottoscritte da almeno il 10% dei militari effettivi al reparto;

–  svolgendo attività elettorale, nelle ore di servizio, negli spazi e tempi concordati fra i responsabili delle liste e i comandanti di reparto.

2.    Alle suddette liste e attività elettorali deve essere data la massima diffusione e pubblicità, mediante anche l’affissione nelle bacheche di corpo e volantinaggio, a spese dell’amministrazione.

Articolo 16

Composizione delle rappresentanze militari

1.    I lavoratori militari in quiescenza eleggono negli organismi di rappresentanza militare, di base, intermedi e centrali, un numero di delegati pari al 30% della consistenza organica dei vari Consigli, secondo modalità e tempi da stabilire con regolamento da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di modo che comunque siano rappresentate tutte le categorie.

2.    I delegati, rappresentanti dei lavoratori militari in quiescenza, per il periodo del mandato sono richiamati in servizio, godendo di tutti i trattamenti principali ed accessori previsti per i colleghi in servizio.

3.    Non possono essere fissati limiti di età per i delegati di cui ai precedenti commi.

Articolo 17

Assemblea

1.    I lavoratori militari hanno diritto di riunirsi per analizzare i documenti elettorali o delle rappresentanze militari, nella unità militari in cui prestano la loro opera, durante e  fuori l’orario di servizio, nei limiti di venti ore individuali annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

2.   Le riunioni sono indette dalle rappresentanze militari nell’unità militare, con ordine del giorno su materie di interesse e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al comandante del reparto.

3.   Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al comandante di reparto, consulenti esterni, invitati dai Consigli di Rappresentanza per l’illustrazione di procedure e documenti di interesse.

4.   Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite anche da regolamenti di attuazione.

Articolo 18

Consultazioni

1.   Il comandante di reparto deve consentire nell’ambito della sua caserma lo svolgimento, fuori dell’orario di servizio, di consultazioni, sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività della rappresentanza militare, indette dalle rappresentanze stesse, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori militari appartenenti alla unità militare e alla categoria particolarmente interessata.

2.   Le consultazioni, di cui al comma precedente, possono essere svolte se richieste dalla maggioranza semplice dei lavoratori militari effettivi al reparto.

3.   La concessione dell’autorizzazione è subordinata alle preminenti esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate, eccettuati i reparti operativi o quelli per cui vi siano interessi superiori di difesa e tutela della collettività.

Articolo 19

Trasferimento dei delegati delle Rappresentanze militari

1.   Il trasferimento dei delegati delle Rappresentanze militari e dei membri di commissione interna, può essere disposto solo previo nulla osta dei Consigli di rappresentanza di appartenenza, il cui parere è vincolante.

2.   La disposizione di cui al comma precedente si applicano sino alla fine del biennio successivo alla cessazione dell’incarico nella commissione interna e del mandato di rappresentanza.

Articolo 20

Diritto di affissione e modalità e termini di risposta alle delibere

1.   Le rappresentanze militari hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il comandante di reparto ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità militare, e diffondere giornali, riviste, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse generale e del lavoro.

2.   Le autorità militari debbono rispondere alle delibere e a qualsiasi atto della rappresentanza militare in modo rapido, chiaro ed esaustivo, indicando i motivi ostativi e contestualmente formulando proposte alternative.

3.   Sulle medesime i Consigli di rappresentanza esprimono con delibera le proprie valutazioni, che debbono essere esaminate e concluse dall’amministrazione entro 10 giorni.

4.   I pareri e le opinioni espresse dal singolo delegato, nell’esercizio del suo mandato, non sono censurabili, né dalle autorità militari, né dai Consigli di rappresentanza, che possono solo esprimere valutazioni a carattere generale di non concordanza.

Articolo 21

Contributi per le rappresentanze militari

1.   I lavoratori militari hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro rappresentanze militari all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività istituzionale.

2.   Le rappresentanze militari hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sullo stipendio nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi che i lavoratori militari intendono loro versare, con modalità stabilite dai regolamenti di attuazione, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3.   La presente disposizione si applica anche a favore dei sindacati dei lavoratori militari.

Articolo 22

Locali delle rappresentanze militari

1.    Il comandante di reparto pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze militari, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità militare o nelle immediate vicinanze di essa.

TITOLO I V
Disposizioni varie e generali

Articolo 23

 Repressione della condotta antirappresentanza

1.   Qualora il comandante di reparto ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività di rappresentanza nonché del diritto di riunirsi in luoghi militari, su ricorso degli organismi locali delle rappresentanze militari che vi abbiano interesse, il Giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al comandante di reparto, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2.   L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

3.   Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4.   Il comandante di reparto, che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

5.   L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.

6.   Qualora il comportamento antirappresentanza militare sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le rappresentanze militari di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Articolo 24

 Aspettativa dei lavoratori militari chiamati a funzioni pubbliche elettive

1.    I lavoratori militari che siano eletti membri di assemblee provinciali, comunali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche anche non elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

2.    La medesima disposizione si applica ai lavoratori militari chiamati a ricoprire cariche nelle rappresentanze militari.

3.    I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.

4.    Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

5.    Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.

6.    I lavoratori, eletti e non, permangono, a richiesta, nella loro sede di servizio, purché non ostino comprovate e documentate incompatibilità dovute a evidenti contrasti politici, che possano compromettere l’imparzialità della loro attività di servizio.

7.    Il Consiglio di rappresentanza esprime parere vincolante sulle richieste di trasferimento, da inserire fra i pareri delle autorità gerarchiche.

8.    Nel caso in cui i lavoratori militari, di cui al comma precedente, debbano essere trasferiti, dovrà darsi preferenza in ordine alla scelta della nuova sede, salve sempre le primarie esigenze istituzionali, alle sedi indicate dal lavoratore.

Articolo 25

Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

1.    I lavoratori militari eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

2.    I lavoratori militari eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti, secondo le normative vigenti.

 

TITOLO  V
Disposizioni sulla specialità del rapporto del lavoratore militare


Articolo 26

 Disposizioni sulla specialità del rapporto

1.      Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d’impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specialità del ruolo delle Forze armate, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, innanzitutto del sacro dovere di difesa della Patria, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, come la privazione del diritto di astensione volontaria dal lavoro, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché  per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2.      In tale contesto debbono essere previste norme che:

a)   disciplinino il particolare rapporto di lavoro del militare, anche dopo il suo collocamento in congedo, sino al compimento del 73° anno di età, con istituti giuridici specifici e retribuzione pari a quella dei colleghi in servizio;

b)   prevedano l’istituzione del ruolo di concetto nelle forze armate, fra il ruolo esecutivo e quello direttivo, con 3 gradi;

c)   vietino qualsiasi forma di precariato all’interno delle Forze armate. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà un regolamento per la stabilizzazione del personale militare, in ossequio ai seguenti principi e criteri:

–   considerare  lavoratori militari precari gli ufficiali, marescialli, brigadieri, sottufficiali graduati e militari delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, risultati vincitori di concorso o comunque ammessi a ferma volontaria a tempo determinato, di almeno due anni,con i limiti di età previsti per gli obblighi di servizio di cui alla legge  10 aprile 1954, n. 113 per gli ufficiali, per la rispettiva Forza Armata. Per il rimanente personale il limite è stabilito dal complesso di norme previste per la rispettiva forza armata, nei vari gradi e nelle varie posizioni di provenienza;

–   considerare lavoratori precari anche i militari di qualunque grado, appartenenti alle forze di completamento che hanno svolto almeno 180 giorni complessivi di richiamo alle armi e che non abbiano superato i limiti di età di cui all’alinea precedente;

–   considerare altresì precari i vincitori di concorso non ancora ammessi al servizio permanente effettivo, da cui si prescinde dal possesso dei requisiti di status di cui al successivo alinea 5 e per i quali dovrà essere prevista l’assunzione entro un anno dalla data di approvazione delle presente legge;

–   prevedere che il personale militare precario abbia svolto il servizio alle armi  senza demerito e riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “Superiore alla media”, se valutati con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutati con rapporto informativo; non abbia riportato condanne penali e non abbia procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

–   prevedere lo stato di precario a favore di coloro che sono stati lavoratori militari, che si trovino in una delle seguenti condizioni, in ordine di precedenza:

·  stato di disoccupazione;

·  stato di occupazione a tempo determinato in altra amministrazione dello Stato o presso enti privati;

·  stato di occupazione,  da contratto pubblico o privato, a tempo indeterminato, con livello inferiore a quello di inquadramento previsto nel grado rivestito all’atto del congedamento;

·  stato di occupazione in lavoro autonomo con reddito inferiore al livello previsto dal grado rivestito. Sono esclusi gli appartenenti alle Forze Armate o Corpi armati dello Stato che svolgono servizio continuativo in qualunque posizione di servizio e grado;

–   prevedere la facoltà ai precari militari di optare a domanda per la stabilizzazione in una amministrazione civile dello Stato. In questo caso saranno valutate le capacità professionali conseguite per una collocazione più rispondente alle singole potenzialità. L’inquadramento sarà il medesimo di quello previsto dal grado rivestito. Dovranno essere predisposte tabelle di equiparazione a cura delle rispettive amministrazioni;

–   prevedere nei bandi di concorso il ricorso a  riserve di posti con percentuali significative di immissione di personale militare precario, in modo da smaltire gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie entro cinque anni dall’approvazione della presente legge;

–   predisporre per l’assorbimento graduale del personale militare precario  normative che disciplinino le modalità e le valutazioni specifiche, al fine della formazione di una graduatoria alla quale attingeranno sia per l’amministrazione difesa che quella degli altri dicasteri, incluse le amministrazioni autonome. Si dovrà giungere a graduatorie separate, una per i precari militari,  per ogni Forza armata, Arma, Corpo, Specialità di appartenenza, una per il personale optante per l’amministrazione civile, in forza delle tabelle di equiparazione di livello e ruolo, con gli stessi criteri della graduatoria precedente,  che definiranno gli sbocchi possibili presso i vari dicasteri o amministrazioni autonome dello Stato;

–   prevedere, in relazione ai requisiti posseduti,  il trasferimento del personale militare precario, che ne può fare richiesta, in Arma, Corpo, Specialità in  Forza Armata diversa da quella di provenienza, ovvero in una Forza di polizia, sia ad ordinamento militare che civile. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i beneficiari dovranno inviare domanda per la loro stabilizzazione nell’amministrazione difesa o nell’amministrazione civile dello Stato. Nella domanda dovranno essere riportati i dati personale con, grado,  corpo, specialità, stato civile, titoli militari posseduti, ultima data del rinvio alle armi, periodo di servizio complessivamente prestato nelle FF.AA., specificando se vincitori di concorso per ferma volontaria o appartenenti alle forze di completamento o altro, richiami effettuati, incarichi svolti, posizione lavorativa attuale, ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione per la graduatoria finale. Alla domanda potrà essere allegato un curriculum professionale, valutabile separatamente dall’Amministrazione in funzione dell’impiego da ricoprire, rimanendo in ogni caso il curriculum militare il requisito preminente di valutazione ai fini della compilazione delle graduatorie finali;

–   prevedere l’abrogazione dei concorsi attuali per ufficiali in ferma prefissata e per le ferme volontarie per i militari di truppa, sostituendoli  con concorsi per il reclutamento di personale solo per le forze di completamento o riserva da costituire appositamente. Gli obblighi sono quelli previsti per le attuali forze di completamento: dopo il periodo di prima nomina per gli ufficiali e di formazione specialistica per i militari,  il personale presta servizio per periodi non superiori ad un anno, rimanendo disponibile per i richiami  temporanei , in funzione delle esigenze della Forza Armata, e comunque tali da non permettere l’instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo con l’amministrazione della Difesa;

c)  regolino le valutazioni caratteristiche del personale e delle commissioni di avanzamento, che debbono essere improntate alla massima trasparenza, con conoscenza preventiva dei criteri di valutazione e di merito, e obiettività, con un regolamento di attuazione che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organi di rappresentanza militare.

3.   I giudizi caratteristici debbono essere redatti rispecchiando fedelmente quanto dal lavoratore militare svolto, risultante da documentazione certa e agli atti, non omettendo di porre in evidenza le sue potenzialità in ogni campo. Debbono essere omessi giudizi frutto di personali convinzioni.

4.   Il superiore, che comunque abbia un qualche interesse o manifestato astio o risentimento nei confronti del valutando, deve astenersi dalla valutazione. L’eventuale comportamento manchevole può essere rilevato dal valutando o d’ufficio e costituisce grave mancanza disciplinare, da segnalare all’ autorità giudiziaria militare, che dovrà adottare eventuali censure di competenza entro sei mesi dall’inizio dell’azione penale.

5.   I giudizi delle Commissioni di avanzamento debbono essere puntualmente verbalizzati, riportando ogni attività svolta e ogni giudizio espresso dai singoli componenti.

6.   I giudizi caratteristici e delle Commissioni di avanzamento, in ogni loro parte, debbono essere portati a conoscenza degli interessati, che li possono impugnare sia per carenza di forma e di sostanza in tutte le sedi amministrative e giudiziarie, dopo averli sottoscritti con la formula “non accetto il giudizio che mi riservo di impugnare nelle sedi competenti”, da riportare nel modello di sottoscrizione.

7.   Il giudice del lavoro, in prima istanza, e il tribunale, in seconda, laddove rilevino gravi carenze nella formulazione dei suddetti giudizi nella forma e nella sostanza, lesività della reputazione dei valutandi, nonché evidente mancanza di obiettività o risentimento o astio nei loro confronti, procede immediatamente alla valutazione e decisione.

8.   Ai sindacati dei lavoratori militari è riconosciuta e resa operativa la piena facoltà di proporre, nelle competenti sedi governative, provvedimenti legislativi e regolamentari idonei alla salvaguardia delle tutele dovute a mente del presente Statuto.

9.   A detti sindacati è altresì conferita la facoltà di intervenire con adeguate proposte in sede di attuazione ed applicazione delle norme primarie di diritto positivo riguardanti i lavoratori militari, in modo da prevenire o rimuovere atti o fatti dell’Amministrazione lesivi della sfera dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei lavoratori stessi, ivi compresi i pensionati militari.

TITOLO  VI
Disposizioni finali  e penali

Articolo 27

 Disposizioni penali

1.    Le violazioni degli articoli 2, 3, 6, 14, 22 e 25 sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto da 15 giorni ad un anno o con l’ammenda da euro 300 a euro 3.000.

2.    Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.

3.    Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.

Articolo 28

 Versamento delle ammende

1.   L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori militari, da istituire con regolamenti appositi.

Articolo 29

Interpretazione più favorevole

1.   In caso di controversia sull’applicabilità di una norma a favore o contro la condizione militare o il riconoscimento di un diritto, interesse o aspettativa del lavoratore militare, prevale l’interpretazione più favorevole al militare.

Articolo 30

Abrogazione delle disposizioni contrastanti

1.    Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Articolo 31

 Esenzioni fiscali

1.    Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

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