VITTIME DEL DOVERE –

Nei confronti di tutto il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti -sia per le forze ad ordinamento militare che civile,  che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha nel tempo indotto il legislatore a individuare la categoria delle Vittime del Dovere e a riconoscere una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio…equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori e cosi via…

Le VITTIME DEL DOVERE riguarda i magistrati ordinari, i militari all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del furo e soccorso pubblico, nei loro confronti -sia per le forze ad ordinamento militare che civile,  i quali per ferite e lesioni, abbiano riportato un’invalidità permanente non inferiore all’80% della capacita lavorativa o, in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro.

I BENEFICI PREVISTI PER LE VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI

Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 01/01/2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200 mila euro per ogni punto.

In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200 mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l’assegno vitalizio non reversibile corrisposto dal 26 Agosto 2004, parti a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 1 del Dpr citato).

Le suddette spettanze economiche sono esenti da IRPEF e sono soggette una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni

PROCEDIMENTO:

Gli interessati devono inoltrare la domanda alle rispettive amministrazioni d’appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice non inferiore al 25% ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ( coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità comprensive della tredicesima mensilità.

Per ultima bisogna precisare che il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio.

Ad esempio, la cancellazione dell’IRPEF in modo generalizzato sulle pensioni dirette e indirette di natura privilegiata.

Per ulteriori informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo mail studiolegalesupus@libero.it

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