VIGILI DEL FUOCO- SEI SCATTI

VIGILI DEL FUOCO – ESTENSIONE CONTENUTA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 IN FAVORE DI TUTTO IL PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE CESSA DAL SERVIZIO DAL 1° GENNAIO 2022 –

SEI SCATTI – PENSIONI E BUONOSCITE PIU’ FAVOREVOLI PER I VIGILI DEL FUOCO.

Chi è andato in pensione dal 1 Gennaio 2022 in poi vedrà riconoscersi un aumento figurativo dello stipendio parti al 2,5 del 5% dal 1 gennaio 2023 del 7,5 dal 1 gennaio 2024, del 12,5 dal 1 gennaio 2027 e del 15% dal 1 gennaio 2028.

L’Inps con circolare n. 54/2024 pubblicata di concerto con il Ministero del Lavoro in cui determina che dal mese di aprile 2024 tutti gli interessati troveranno una nuova ritenuta previdenziale sul cedolino stipendiale destinata al finanziamento dell’aumento, è relativa a una maggiorazione della base pensionabile riconosciuta dall’art. e4 del dlgs n. 165/1997 sia a tutto il personale delle forze armate  che al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

I vigil del fuoco erano eclusi.

Ciascun scatto corrisponde ad un aumento della base pensionabile del 2,5% calcolato sullo stipendio.

Vigili del Fuoco

L’agevolazione, come detto, è stata estesa a tutto il personale dei vigili del fuoco dall’articolo 1, co. 98 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) a decorrere dalle cessazioni dal servizio intervenute dal 1° gennaio 2022 in poi. Gli aumenti sono graduati nelle seguenti misure: uno scatto (2,5%) dal 1° gennaio 2022; due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023; tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024; cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027; sei scatti (15%) dal 1° gennaio 2028.

L’aumento spetta all’atto della cessazione del servizio da calcolarsi sul cd. «trattamento economico fondamentale», cioè sullo stipendio tabellare (ivi compresi: l’indennità integrativa speciale, l’indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione individuale di anzianità); le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio (cd. 539); i benefici combattentistici o equiparati (cd. 336); gli assegni personali in godimento (assorbibili e non riassorbibili).

Il beneficio si traduce in un aumento sia della quota retributiva della pensione, cioè corrispondente alle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995, sia della quota contributiva della pensione, cioè relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni inviare mail a studiolegalesupus@libero.it  ; pinosupu46@gmail.com

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