PENSIONI MILITARI – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE

Si rende noto a tutti i titolari di trattamento pensionistico, che sono state ravvisate numerose irregolarità ed incongruenze nella erogazione del suddetto: l’Inps, in buona sostanza, sovente non ha aggiornato gli importi dovuti e non ha corrisposto l’indennità integrativa speciale dovuta e la tredicesima mensilità.

L’indennità integrativa speciale (ad oggi circa 720,00 euro mensili) è un assegno accessorio che dovrebbe essere corrisposto in misura intera e separata su ogni trattamento pensionistico della Pubblica Amministrazione, civile e militare, diretto, indiretto e di reversibilità, ordinario e privilegiato, avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

L’indennità integrativa speciale spetta a tutti coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. Il/la dipendente della Pubblica Amministrazione e del Privato;
2. ll Pensionato/a che abbia prestato in passato la propria attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione e nel Privato
e, più semplicemente, chi si trova in una delle seguenti condizioni:
• Il/la titolare di una pensione diretta ed una di reversibilità;
• il/la titolare di uno stipendio e di una pensione propria (cioè chi lavora nella Pubblica Amministrazione, Ente pubblico o nel privato e percepisce un’altra pensione civile o militare Tabellare);
• Il/la titolare di due pensioni dirette (cioè chi ha maturato due pensioni INPS/INPDAP entrambe nella Pubblica Amministrazione oppure, una nella Pubblica Amministrazione ed altra di natura militare – Tabellare Militare);
• Il/la titolare di uno stipendio ed una pensione di reversibilità (cioè chi lavora nella Pubblica Amministrazione, Ente Pubblico o Privato e percepisce oltre al proprio stipendio anche la pensione di reversibilità della moglie o del marito).

Dal 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è entrata a far parte direttamente della base pensionabile dei trattamenti economici retributivi diretti e di reversibilità ed è pertanto conglobata nella pensione stessa. Fanno eccezione al conglobamento, le pensioni privilegiate tabellari dei militari di leva liquidate anche dopo il 1° gennaio 1995, perché risarcitorie e non retributive. Limitatamente ad esse, l’indennità integrativa speciale continua ad essere corrisposta con assegno separato dalla pensione e in misura intera, con i limiti della cumulabilità di cui sopra.

Gli interessati potranno contattare i Legali del SUPUS, ai recapiti riportati in seguito, al fine di richiedere alla sede Inps competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione percepita in costanza di attività lavorativa dipendente, nonchè la liquidazione degli importi non corrisposti a titolo di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, oltre, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Per ulteriori informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo mail studiolegalesupus@libero.it

4 commenti su “PENSIONI MILITARI – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE”

  1. Salve essendo andato in pensione nel 2012 (polizia penitenziaria) e poi rientrato nei ruoli civili credo che non mi spetta
    vero ? Grazie per la risposta

    1. Redazione SUPU

      Buonasera
      Indennità integrativa speciale, è un assegno mensile, calcolato in misura diversa per
      le differenti posizioni economiche, avente scopo di adeguare le retribuzioni al costo della vita e
      viene corrisposto per tredici mensilità.
      E’ erogato in favore degli invalidi di guerra e dei dipendenti pubblici invalidi per causa di servizio,
      Pertanto per valutare se e in che misura Le spetta deve verificare se è in possesso di requisiti richiesti.
      Cordialità

  2. Buonasera,
    il Comune di Roma I Municipio non vuole riconoscere la disabilità gravissima documentata per mio padre di anni 92, già militare in pensione, in quanto non usufruisce dell’indennità di accompagnamento. quando anni fa volevo richiedere l’indennità di accompagnamento, il medico del lavoro mi aveva detto che le due indennità non sono cumulabili, tuttavia non trovo la normativa che afferma questo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto