PENSIO MILITARI SUPU: RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO – ASSEGNO FUNZIONE

 


Avv.Patrizia Pino

Avv. Giovanna Passiatore – Avv. Patrizia Pino
Via Filippo Corridoni 15
00195 Roma
Avvpatriziapino196@gmail.com

RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO – ASSEGNO FUNZIONE

Al fine di domandare il riconoscimento, con decorrenza 1° gennaio 2015, dei riflessi pensionistici per tutti gli appartenenti al personale militare e Forze di Polizia collocato in quiescenza e/o in ausiliaria dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, periodo in cui ha trovato applicazione il blocco del cosiddetto “tetto salariale” e degli altri automatismi di progressione stipendiale ed alle promozioni conseguiti nel predetto arco temporale, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, nr. 78, successivamente convertito nella legge 30 luglio 2010 nr. 122.
Gentilissimi,
la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 200/2018 del 15 novembre 2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n.122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Liguria.
Ad oggi, pertanto, l’unica strada percorribile per ottenere la tutela del proprio diritto e richiedere la rideterminazione della base pensionabile ai fini del trattamento di quiescenza spettante al personale cessato dal servizio durante il periodo di blocco e il conseguente riconoscimento della riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 2015 è la proposizione di un ricorso alla Corte di Strasburgo da proporre entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero entro il 15 maggio 2019.
Potrà partecipare tutto il personale militare e della Polizia di Stato collocato in quiescenza e/o in ausiliaria dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

Nel ricorso collettivo che stiamo predisponendo, sarà richiesta la tutela dei seguenti diritti:
1. gli aumenti e gli arretrati spettanti nonché l’adeguamento della base pensionabile.
2. i danni “morali” a titolo di c.d. “equa riparazione” in base all’ art. 41 della CEDU
3. gli interessi moratori.

La sentenza della Corte di Strasburgo, ove positiva, varrà solo per chi ha proposto ricorso entro il predetto termine di sei mesi, e NON si riflette sui tutti gli altri che sono rimasti inerti.

Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo mail avvpatriziapino196@gmail.com

Avv. Giovanna Passiatore

Avv. Patrizia Pino

2 commenti su “PENSIO MILITARI SUPU: RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO – ASSEGNO FUNZIONE”

  1. Causio Cataldo

    Buongiorno sono un ass.capo coordinatore della polizia penitenziaria arruolato il 09/04/1987 ,in questi 32 anni e passa ho riscattato 4anni e 3 mesi.
    Attualmente inn malattia da 3 mesi .anni fa mi e stata riscontrata una malattia rara che curata con farmaci biolocigi era quasi sottocontrollo.
    In questo ultimo periodo purtroppo la stessa si è ripresentata ancora più aggressiva procurandomi una ipertensione portale importante e ora si è trasformata in una cirrosi epatica criptogena autoimmune.
    Tale situazionenon mi permette più di poter lavorare.
    Ora chiedo a voi come mi devo comportare mi devo far riformare? Se si quanto avrò di pensione e di tfr.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto