INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE- SENTENZA FAVOREVOLE CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE – SENTENZA FAVOREVOLE CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO

Si rende noto a tutti i titolari di trattamento pensionistico, che sono state ravvisate numerose irregolarità ed incongruenze nella erogazione del suddetto: l’Inps, in buona sostanza, sovente non ha aggiornato gli importi dovuti e non ha corrisposto l’indennità integrativa speciale dovuta e la tredicesima mensilità.

L’indennità integrativa speciale (ad oggi circa 720,00 euro mensili) è un assegno accessorio che dovrebbe essere corrisposto in misura intera e separata su ogni trattamento pensionistico della Pubblica Amministrazione, civile e militare, diretto, indiretto e di reversibilità, ordinario e privilegiato, avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

L’indennità integrativa speciale spetta a tutti coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

  1. Il/la dipendente  della Pubblica Amministrazione e del Privato;
  2. ll Pensionato/a che abbia prestato in passato la propria  attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione e nel Privato

e, più semplicemente, chi si trova in una delle seguenti condizioni:

  • Il/la titolare di una pensione diretta ed una di reversibilità;
  • il/la titolare di uno stipendio e di una pensione propria (cioè chi lavora nella Pubblica Amministrazione, Ente pubblico o nel privato e percepisce un’altra pensione civile o militare Tabellare);
  • Il/la titolare di due pensioni dirette (cioè chi ha maturato due pensioni INPS/INPDAP entrambe nella Pubblica Amministrazione oppure, una nella Pubblica Amministrazione ed altra di natura militare – Tabellare Militare);
  • Il/la titolare di uno stipendio ed una pensione di reversibilità (cioè chi lavora nella Pubblica Amministrazione, Ente Pubblico o Privato e percepisce oltre al proprio stipendio anche la pensione di reversibilità della moglie o del marito).

Dal 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è entrata a far parte direttamente della base pensionabile dei trattamenti economici retributivi diretti e di reversibilità ed è pertanto conglobata nella pensione stessa. Fanno eccezione al conglobamento, le pensioni privilegiate tabellari dei militari di leva liquidate anche dopo il 1° gennaio 1995, perché risarcitorie e non retributive. Limitatamente ad esse, l’indennità integrativa speciale continua ad essere corrisposta con assegno separato dalla pensione e in misura intera, con i limiti della cumulabilità di cui sopra.

  • La Corte Costituzionale è stata ripetutamente investita della questione della legittimità delle disposizioni legislative che prevedono il divieto di cumulo e le decisioni rese hanno dato origine ad una ridda di interpretazioni a ragione di un inciso contenuto nel dispositivo della sentenza n. 172 del 1991.
  • Dopo l’ultimo intervento della Corte costituzionale, la quale ha rilevato come non compete al giudice di merito siffatta individuazione, le decisioni adottate nelle diverse sedi territoriali hanno finito per affermare l’intervenuta integrale esecuzione dall’ordinamento, ad opera delle sentenze della Corte costituzionale, di un generalizzato divieto di cumulo dell’indennità in parola.
  • Si ritiene di dover condividere appieno il principio suesposto sulla base del seguente iter logico.
  • Il percettore di retribuzione o di pensione ha diritto alla corresponsione, in uno con il trattamento fondamentale, anche dell’indennità integrativa speciale essendo quest’ultima dovuta sulla base di un precetto normativo che assume valenza di disposizione di carattere generale, derogabile solo nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 36 della Costituzione.
  • La deroga a detta disposizione di carattere generale era contenuta proprio nelle disposizioni che vietavano indiscriminatamente il cumulo di più indennità integrative speciali; poiché tale eccezione alla norma di carattere generale è stata ritenuta illegittima per violazione dell’art. 36 Costituzione ed è stata espunta dall’ordinamento in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale, la suesposta norma di carattere generale non trova più, nell’ordinamento vigente, alcuna deroga, non essendosi  ancora provveduto da parte del Legislatore, alla individuazione del limite del reddito soltanto al di sopra del quale è costituzionalmente consentito porre un divieto di cumulo, totale o parziale.
  • Consegue da quanto detto che, per l’intervento della Corte Costituzionale in materia, non può essere posto alcun legittimo rifiuto alla corresponsione dell’indennità in questione a favore di chi percepisca già altro titolo.
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Gli interessati potranno contattare i Legali del SUPUS, ai recapiti riportati in seguito, al fine di richiedere alla sede Inps competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione percepita in costanza di attività lavorativa dipendente, nonchè la liquidazione degli importi non corrisposti a titolo di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, oltre, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Per ulteriori informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo mail studiolegalesupus@libero.it

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