SUPUS:Pensioni Militari, SENTENZA FAVOREVOLE DEL 2023 ART. 54 POLIZIA PENITENZIARIA

SENTENZA FAVOREVOLE DEL 2023 ART. 54 POLIZIA PENITENZIARIA

SUPUS: IMPORTANTE SENTENZA FAVOREVOLE DELLO STUDIO LEGALE – AVV. PATRIZIA PINO- CORTE DEI CONTI NAPOLI – SENTENZA NOVEMBRE 2023 – CONFERMA LA CONDANNA ALL’INPS ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE, ACCERTATA IN CAPO AD UN EX APPARTENTENTE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA DICHIARA IL DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL 44% PREVISTA ART. 54 DPR. N. 1092/73 CON RIDETERMINAZION DEL TRATTAMENTO A DECORRERE DAL COLLOCAMENTO IN CONGEDO (ANNO 2014).

Il ricorrente, assistente capo della polizia penitenziaria difeso e rappresentato dall’Avv. Patrizia Pino , in congedo dal 2014, titolare del trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto a decorrere dal Febbraio 2014, avendo maturato al 31 Dicembre 1995 un’anzianità di servizio inferiore ad anni 18, lamenta, con riferimento alla parte retributiva del trattamento ( quota A+B), l’erronea applicazione, ad opera dell’Ente previdenziale, dell’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 d.p.r. n. 1092/73 in luogo della più favorevole aliquota del 44% riconosciuta dall’art. 54.

Inoltrava all’Inps a mezzo del suo procuratore, senza successo, richiesta di istanza di ricalcolo del trattamento in godimento, proponendo, successivamente il ricorso innanzi alla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania- Napoli. L’Istituto previdenziale, per quanto concerne la domanda di applicazione dell’art. 54, ha riconosciuto la pretesa azionata con decorrenza 01.01.2022, con riferimento, invece, in subordine ha eccepito la prescrizione parziale delle differenze economiche arretrate su ratei maturati antecedenti al mese febbraio 2018.

La Corte dei Conti di Napoli , nel merito accoglie l’azionata pretesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in favore del ricorrente a decorrere dalla data di collocamento in congedo (2014), conseguentemente l’INPS deve essere condannata al pagamento delle differenze economiche sui ratei maturati a partire dal 2014, con applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 con rideterminazione del trattamento a decorrere dal collocamento in congedo (ANNO 2014).

PER QUALSIASI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE SULLA QUESTIONE INVIARE EMAIL – AVVPATRIZIAPINO196@GMAIL.COM – TEL 3663406356

Comm.Giuseppe Pino

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