Pensioni Militari – Supu/Scudocarabinieri:30 CIT. 2018 N. 20619 OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

GABINETTO DEL MINISTRO

 

30 CIT. 2018 N. 20619 OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018.

Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

AL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

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  1. PREMESSA

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018 (pubblicata in G.U. Serie speciale – n. 25 del 20 giugno 2018) è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui stabilisce che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il Giudice costituzionale, al riguardo, ha affermato che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”. Nella sentenza, oltre alla conferma del divieto di adesione ad altre organizzazioni sindacali, è stata ribadita la sussistenza del divieto di esercizio del diritto di sciopero, previsto dal successivo comma 4 dell’articolo 1475 del D.Lgs. n. 66/2010. Nelle more di un intervento organico del legislatore in materia e al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Corte Costituzionale, appare opportuno fornire – in analogia alle disposizioni emanate dal Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa – specifiche indicazioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione delle associazioni in oggetto. Al riguardo, va innanzitutto considerato che le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale necessitano, al fine di poter svolgere la loro regolare e ordinata attività in un quadro giuridico omogeneo e coerente con i limiti imposti dalla normativa vigente, del preventivo assenso ministeriale, previsto dall’articolo 1475, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, trattandosi, come ha avuto modo di sottolineare il Giudice delle leggi, di una “condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale,

sia perché species del genere considerato dalla noma, sia per la loro particolare rilevanza”! Nell’esercizio di tale potere autorizzativo si realizza peraltro, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale, il necessario bilanciamento del riconosciuto diritto alla costituzione delle organizzazioni in parola e all’adesione alle stesse con il valore supremo di difesa della Patria e assoluta neutralità delle Forze Armate, in modo da assicurare, sempre e comunque nell’interesse nazionale, la massima coesione interna e prontezza operativa di queste ultime, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

  1. PROCEDIMENTO

Per quanto concerne gli aspetti proceaimentali_relativi all’assenso preventivo ministeriale, le istanze dovranno pervenire al Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze corredate delle bozze di atto costitutivo e statuto, nonché di un motivato parere del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Laddove dovessero essere presentate istanze inerenti alla costituzione di associazioni aventi carattere interforze, le stesse, corredate delle bozze di atto costitutivo e statuto, dovranno essere inoltrate, unitamente a un motivato parere del Comandante Generale della Guardia di finanza, al Ministero della Difesa e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ai sensi dell’articolo 1038, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 90/2010, il termine per la conclusione del procedimento relativo al preventivo assenso ministeriale è di 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza. Lo stesso può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giomi per integrazioni istruttorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

  1. REQUISITI PER LA COSTITUZIONE

Per quanto concerne i requisiti per la iegittima costituzione delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, si segnala la necessaria coesistenza delle seguenti condizioni soggettive, oggettive e funzionali: a. divieto di avvalersi del diritto di sciopero; b. divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari?; c. uso di una denominazione idonea a evidenziare la natura di associazione

professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco, sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione; adesione del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria (quest’ultimo in quanto pienamente assoggettabile a obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dall’articolo 994 del D.Lgs. n. 66/2010); tale limite associativo è ricavabile dal diritto,

1 Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 2018, punto 16. 2 La sentenza n. 120 del 2018 della Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del divieto per i militari

di adesione ad “altre associazioni sindacali”, sancito dalla seconda parte del comma 2 dell’articolo 1475 del D.Lgs. n. 66/2010.

 

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