Sindacato Supus: Ultimi Articoli

  • RIA- Corte costituzionale sentenza n. 4/2024 – relativa alla questione della maggiorazione della Ria –

    RIA- Corte costituzionale sentenza n. 4/2024 – relativa alla questione della maggiorazione della Ria –

    La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento ella maggiorazione della RIA ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/90. In particolare la Consulta ha stabilito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione Ria (per il raggiungimento dei 5,10,20 anni di anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione Ria ( per il raggiungimento dei 5, 10,20, anni di anzianità di servizio ) non è limitato al termine 31 dicembre 1990 (come da L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1191-1993, come previsto dal D.L. N. 384 del 384 del 19.

    È importante precisare che il citato articolo 7, in materia di pubblico impiego, dispone che al personale disciplinato dalla legge 121/1981(POLIZIA DI STATO)) si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

    Pertanto,   appartenenti della polizia di stato e anche a coloro attualmente in quiescenza che tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio attraverso il ricalcolo dell’anzianità maturata hanno diritto alla DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE RIA CON ULTERIORI CONSEGUENTI EFFETTI SULLA PENSIONE E SUL TFS.

    Per tutte le considerazioni, si rende noto che sono state gia’ richieste alle amministrazioni competenti di adottare idonee procedure contabili , al fine di ricostruire le loro posizioni e corrispondere quanto dovuto in virtù  della abrogazione dell’art. 51 comma 3 della legge bilancio n. 388/2000, espunto dall’ordinamento e quindi inapplicabile a tutti i rapporto non solo  quelli già pendenti.

    EFFETTI DELLA SENTENZA E EVENTUALI AZIONI DA INTRAPRENDERE

    E’ necessario attendere gli ulteriori sviluppi, gli effetti e le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che vanno letti alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, in particolare con la n. 36197/2023 Sez. unite, in merito alla decorrenza della prescrizione per il lavoratore che non ha mai proposto il ricorso e lo stesso era sospeso in attesa della sentenza della Consulta o non abbia interrotto i termini prescrizionali quinquennali i crediti eventualmente maturati nell’anno 1993 sarebbero prescritti nel 1998.

    Pertanto ritengo già ad oggi ed allo stato fondato il diritto se:

    • Il giudizio sul ricorso proposto dall’interessato sia sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma;
    • l’interessato abbia sistematicamente interrotta la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini quinquennali prima della relativa scadenza, e reiterandola periodicamente ad ogni quinquennio.

    Altresì, ritengo importante ai fini interruttivi della prescrizione inviare  una richiesta/diffida alla propria amministrazione , ma è chiaro che in caso di diniego da parte dell’amministrazione, il passo successivo dovrebbe essere il ricorso in giudizio.

    Per ulteriori informazioni inviare mail studiolegalesupus@libero.it

    pinosupu46@gmail.com

  • SUPUS: PENSIONI MILITARI.RICORSO COLLETTIVO PEREQUAZIONE DELLA PENSIONE 2023/2023 DI PARTITA’ GRADO.LA RETE LEGALE DEL SUPUS RENDE NOTO DI AVER AVVIATO UN RICORSO PER LA PEREQUAZIONE DELLA PENSIONE 2023/2024 – RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA PENSIONE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE DI PARI GRADO IN SERVIZIO.

    RICORSO COLLETTIVO PEREQUAZIONE DELLA PENSIONE 2023/2023 DI PARTITA’ GRADO

    LA RETE LEGALE DEL SUPUS RENDE NOTO DI AVER AVVIATO UN RICORSO PER LA PEREQUAZIONE DELLA PENSIONE 2023/2024 – RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA PENSIONE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE DI PARI GRADO IN SERVIZIO.

    La rete legale ha curato ben tre iniziative perequative, i giudizi pur avendo avuto esito positivo vennero travolti dalle decisioni della Corte costituzionale.

    La cosiddetta “PEREQUAZIONE AUTOMATICA” è un aumento periodico dell’assegno pensionistico, in misura collegata al tasso di inflazione, che dovrebbe proteggere il potere di acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo.

    La legge di bilancio 2023 che ha disposto il taglio della rivalutazione delle pensioni sopra 4 volte il trattamento minimo.

    Oggi tutti i pensionati subiscono gli effetti dell’inflazione che riduce il potere d’acquisto, in quanto la perequazione non viene applicata a tutti allo stesso modo, e l’ennesima manovra economica a danno della categoria pensionati appartenenti alle forze armate, il superamento della soglia teorica per considerare la norma finanziaria in esame in contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost.

    Pertanto, dalle numerose richieste posso confermare che l’iniziativa non solo è fondata ma costituisce l’unico valido strumento di difesa per evitare di subire passivamente la manovra economica a danno della categoria pensionati appartenenti alle Forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e Militare.

    PER I MOTIVI DI CUI SOPRA LA RETE LEGALE INTENDE DIFENDERE E PROMUOVERE RICORSO COLLETTIVO NELLE SEDI COMPETENTI.

    (FORZE ARMATE, CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, POLIZIA PENITENZIARIA, ESERCITO, VIGILI DEL FUOCO)

    Se si è interessati e avere maggiori informazioni scrivici una mail a studiolegalesupus@libero.it; pinosupu46@gmail.com

  • SUPUS:Pensioni Militari, SENTENZA FAVOREVOLE DEL 2023 ART. 54 POLIZIA PENITENZIARIA

    SENTENZA FAVOREVOLE DEL 2023 ART. 54 POLIZIA PENITENZIARIA

    SUPUS: IMPORTANTE SENTENZA FAVOREVOLE DELLO STUDIO LEGALE – AVV. PATRIZIA PINO- CORTE DEI CONTI NAPOLI – SENTENZA NOVEMBRE 2023 – CONFERMA LA CONDANNA ALL’INPS ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE, ACCERTATA IN CAPO AD UN EX APPARTENTENTE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA DICHIARA IL DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL 44% PREVISTA ART. 54 DPR. N. 1092/73 CON RIDETERMINAZION DEL TRATTAMENTO A DECORRERE DAL COLLOCAMENTO IN CONGEDO (ANNO 2014).

    Il ricorrente, assistente capo della polizia penitenziaria difeso e rappresentato dall’Avv. Patrizia Pino , in congedo dal 2014, titolare del trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto a decorrere dal Febbraio 2014, avendo maturato al 31 Dicembre 1995 un’anzianità di servizio inferiore ad anni 18, lamenta, con riferimento alla parte retributiva del trattamento ( quota A+B), l’erronea applicazione, ad opera dell’Ente previdenziale, dell’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 d.p.r. n. 1092/73 in luogo della più favorevole aliquota del 44% riconosciuta dall’art. 54.

    Inoltrava all’Inps a mezzo del suo procuratore, senza successo, richiesta di istanza di ricalcolo del trattamento in godimento, proponendo, successivamente il ricorso innanzi alla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania- Napoli. L’Istituto previdenziale, per quanto concerne la domanda di applicazione dell’art. 54, ha riconosciuto la pretesa azionata con decorrenza 01.01.2022, con riferimento, invece, in subordine ha eccepito la prescrizione parziale delle differenze economiche arretrate su ratei maturati antecedenti al mese febbraio 2018.

    La Corte dei Conti di Napoli , nel merito accoglie l’azionata pretesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in favore del ricorrente a decorrere dalla data di collocamento in congedo (2014), conseguentemente l’INPS deve essere condannata al pagamento delle differenze economiche sui ratei maturati a partire dal 2014, con applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 con rideterminazione del trattamento a decorrere dal collocamento in congedo (ANNO 2014).

    PER QUALSIASI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE SULLA QUESTIONE INVIARE EMAIL – AVVPATRIZIAPINO196@GMAIL.COM – TEL 3663406356

    Comm.Giuseppe Pino

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