Sindacato Supus: Ultimi Articoli

  • SUPUS:Foibe, 10 Febbraio 2025-20^anniversario del giorno del ricordo per le vittime delle Foibe

    Il giorno del Ricordo e’ un’occasione per riflettere sulle ferite del passato,per riconoscere il dolore e l’ingiustizia subiti da migliaia di nostri connazionali.

    Comm. Giuseppe Pino

  • Sentenza favorevole per le vittime del dovere riconoscendo l’aumento figurativo di dieci anni di contributi previdenziali, beneficio finora previsto solo per le vittime del terrorismo

    Il Tribunale di Roma, con la sentenza anno 2024, ha stabilito un importante precedente in materia di diritti previdenziali per i familiari delle vittime del dovere, riconoscendo loro il diritto all’aumento figurativo di dieci anni di contributi previdenziali, beneficio finora esplicitamente previsto solo per le vittime del terrorismo.

    La decisione, emessa, ha accolto il ricorso di un orfano di un Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, già riconosciuto come vittima del dovere, stabilendo che il beneficio contemplato dall’art. 3, comma 1 della legge n. 206/2004 deve essere esteso anche alle vittime del dovere e ai loro superstiti.
    La sentenza si fonda su un’interpretazione evolutiva della normativa, partendo dalla legge n. 266/2005 (art. 1 co. 562) che ha previsto l’estensione alle “vittime del dovere” dei benefici già riconosciuti alle “vittime del terrorismo”. Il Tribunale ha evidenziato come questa disposizione, insieme al DPR n. 243/2006, abbia creato un sistema normativo orientato alla progressiva equiparazione tra le due categorie di vittime.
    Di particolare rilevanza è il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 7761/2017) che, pur riconoscendo la possibilità di un regime differenziato tra le categorie, ha affermato la necessità di una parità di trattamento per determinati benefici, in conformità al principio di razionalità-equità sancito dall’art. 3 della Costituzione.
    Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione competente a riconoscere al ricorrente l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad incrementare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
    Questa pronuncia rappresenta un significativo passo avanti nel processo di equiparazione dei diritti tra le diverse categorie di vittime, confermando l’orientamento già espresso da diversi tribunali di merito (come Padova, Vicenza, Napoli Nord e Cassino) e contribuendo a consolidare un’interpretazione della normativa più favorevole ai diritti dei familiari delle vittime del dovere.
    La sentenza si inserisce nel solco di quella giurisprudenza che, superando le distinzioni formali tra categorie di vittime, mira a garantire una tutela uniforme e adeguata a tutti coloro che hanno subito perdite nell’adempimento del dovere, realizzando così quella progressiva estensione dei benefici auspicata dal legislatore con la legge n. 266/2005.

     

  • Ufficiali di complemento collocati nella riserva di complemento – avvio diffide per la promozione del grado

    AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO COLLOCATI NELLA RISERVA DI COMPLEMENTO DURANTE IL CITATO ARCO TEMPORALE 17 DICEMBRE 2004 – 31 DICEMBRE 2014 ALLA LUCE DELLA SENTENTENZA N. 02977/2023 DEL 23 MARZO 2023 – AVVIO DELLE DIFFIDE PER LA PROMOZIONE DEL GRADO

    La rete legale del SUPUS rende noto a tutti gli Ufficiali di complemento, collocati al raggiungimento di determinati limiti di età o per inidoneità, nella riserva di complemento entro e non oltre il 31 Dicembre 2014, di aver avviato delle diffide per la promozione al grado superiore, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 02977/2023 del 23 marzo 2023, con la quale ha, di fatto riconosciuto l’applicabilità anche agli ufficiali di complemento delle citate disposizioni in materia di avanzamento, con particolare riguardo al conferimento del grado superiore all’atto del collocamento nella riserva di complemento.

    L’avvio di una diffida legale consentirà inevitabilmente che sarà data la precedenza a coloro che per il tramite del proprio avvocato possono adire al giudice amministrativo.

    Coloro che fossero interessati possono scrivere una mail a: 

    pinosupu46@gmail.com  

    avvpatriziapino196@gmail.com 

    Per ulteriori informazioni possono chiamare al tel 3465129456