PENSIONE PRIVILEGIATA E MOBBING PER CAUSA DI SERVIZIO

MOBBING E PENSIONE PRIVILEGIATA PER CAUSA DI SERVIZIO

RECENTEMENTE LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA RICONOSCE LA PENSIONE PRIVILEGIATA A UN EX CARABINIERE

L’odierno ricorrente, ex Carabiniere, riferisce che durante il periodo di servizio fu fatto oggetto di attività discriminatorie e di mobbing da parte di colleghi commilitoni e, dopo il suicidio di un collega, riportò una forte reazione emotiva che determinò una sindrome disforica. A causa delle riportate turbe ansiose e disforiche, sino alla riforma dal servizio, fu sottoposto a numerose degenze giornaliere presso svariati nosocomi, civili e militari. Con istanza pervenuta in atti del Ministero, l’ex militare, a seguito dell’aggravamento della patologia contratta, a seguito della diagnosi formulata dall’ASL Avellino – Dipartimento Salute mentale – UO Complessa, ove era stato giudicato affetto da “disturbo di conversione e personalità con prevalenti tratti paranoidi ”, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione della pensione privilegiata. A seguito di visita, la Commissione Medica Ospedaliera di Bari, con Processo Verbale, ha giudicato il ricorrente affetto da “turbe disforico ansiose, in atti disturbo da conversione somatica e discontrollo degli impulsi ”. Con parere il Comitato di verifica ha ritenuto la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio, “ trattandosi di forma di nevrosi che si innesca di frequente su personalità predisposta quale il servizio prestato sulla non ha svolto alcun ruolo causale o concausale efficiente e determinante ”. Recependo tale parere, il Ministero della Difesa, con il gravato decreto, ha disatteso l’istanza di pensione privilegiata disconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Ritenendo tale provvedimento illegittimo ed errato, l’ex carabiniere ha impugnato il diniego, chiedendo che l’accertamento dell’infermità (disturbo di conversione in personalità contratta con prevalenti tratti paranoidei) contratta per causa di servizio fosse ascrivibile alla categoria 4 tab. A, o/a diversa categoria da accertarsi nel corso del giudizio, a decorrere dal 5/11/2010, data di presentazione dell’istanza, chiedendo per l’infermità di cui è affetto, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria dipendente da causa di servizio, con attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

DIRITTO

Il ricorso risulta giuridicamente fondato e merita di essere accolto, per quanto di seguito si considera. La Corte dei conti ha infatti riconosciuto il diritto della pensione privilegiata ad un ex carabiniere che, come vittima del mobbing, aveva sviluppato un disturbo di conversione in personalità contratta con prevalenti tratti paranoide.

Il mobbing consiste, secondo la definizione della Corte dei conti, in un atteggiamento doloso, persecutorio, sistematico e continuativo preordinato al danneggiamento della persona, che si protrae strategicamente per un certo lasso di tempo.  In questo caso, la responsabilità del datore di lavoro deriva dalla violazione del principio che impone di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la personalità morale del lavoratore.

La Corte ha quindi ritenuto di poter applicare, nel caso in questione, la norma che attribuisce il diritto alla pensione privilegiata quando il dipendente, per effetto delle infermità riportate o aggravate per causa di servizio, ha subito menomazioni dell’integrità personale. I numerosi provvedimenti disciplinari di cui il ricorrente era stato fatto oggetto ben possono essere considerati, a norma di legge, come fatti di servizio che hanno rappresentato la causa o la concausa dell’infermità. La Corte, osserva   che il diritto alla pensione privilegiata si consegue qualora si riscontrassero infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio che siano reso inabile il dipendente civile o non siano suscettibili di miglioramento per il militare; le infermità o le lesioni si debbano dipendere da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Nel caso di specie, oggetto del ricorso è il riconoscimento della dipendenza dal servizio prestato in rafferma annuale e del conseguente diritto a pensione privilegiata per l’infermità indicata in narrativa, quale conseguenza di una serie di gravi fattori traumatici verificatisi in servizio. L’istanza del ricorrente è stata ritenuta tempestiva in quanto legata a patologia psichica a lunga latenza e dunque non soggetta ai termini  decadenziali previsti, ai fini della presentazione, dall’art. 169 del DPR 1092/73, in aderenza ai principi stabilità dalla Corte costituzionale con sentenza n. 323/2008.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazioni mail studiolegalesupus@libero.it

 

 

 

 

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