La questione dell’equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo rappresenta un tema di particolare rilevanza nel panorama giuridico italiano, caratterizzato da una progressiva evoluzione interpretativa che, pur tendendo verso un riconoscimento sempre più ampio dei diritti, mantiene ancora alcuni aspetti controversi che meritano un’attenta analisi. Scopri ora la sentenza favorevole per l’equiparazione dei diritti delle vittime del dovere e del terrorismo.
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La giurisprudenza più recente ha mostrato un orientamento significativamente favorevole all’equiparazione, come evidenziato da diverse pronunce di merito. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. /2024, ha riconosciuto il diritto all’aumento figurativo di dieci anni contributivi, interpretando estensivamente l’art. 1, comma 562 della legge 266/2005 e sottolineando l’importanza di evitare disparità di trattamento. Analogamente, il Tribunale di Benevento, con sentenza del 14.3.2025, ha confermato questo orientamento richiamando l’interpretazione costituzionalmente orientata e riconoscendo i benefici previdenziali ai familiari superstiti.
Particolarmente significativo è stato il contributo della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 15328/2016 ha qualificato il DPR 243/2006 come regolamento attuativo, mentre con le Sezioni Unite n. 7761/2017 ha sancito l’equiparazione dell’assegno vitalizio. Questo orientamento è stato successivamente seguito da numerosi tribunali di merito, tra cui Padova (sentenza n. 434/2021), Vicenza (sentenza n. 13/2022), Cassino (sentenza n. 728/2019) e Napoli Nord (sentenza n. 1640/2023).
La sentenza l’equiparazione dei diritti delle vittime del dovere e del terrorismo
I benefici oggetto di contenzioso riguardano principalmente due aspetti: l’aumento figurativo decennale, previsto dall’art. 3 della legge 206/2004, che incide su anzianità pensionistica, misura della pensione e trattamento di fine rapporto, e l’assegno vitalizio ai discendenti, originariamente previsto per le sole vittime del terrorismo. La questione della disparità di trattamento assume particolare rilevanza costituzionale alla luce dell’art. 3 della Costituzione, considerando l’impatto sociale delle differenziazioni tra le categorie di vittime.
L’interpretazione normativa si concentra sulla progressività dell’estensione dei benefici, sulla portata del DPR 243/2006 e sul ruolo fondamentale della giurisprudenza nell’evoluzione interpretativa. Gli orientamenti prevalenti mostrano una chiara tendenza favorevole all’equiparazione, con il riconoscimento dei benefici contributivi e l’estensione ai familiari superstiti.
Tuttavia, permangono aspetti controversi che richiedono attenzione: la presenza di interpretazioni divergenti in alcune sedi giudiziarie, la necessità di interventi legislativi chiarificatori e le implicazioni finanziarie dell’equiparazione. La situazione attuale, pur evidenziando un orientamento prevalentemente favorevole, richiede ancora un intervento legislativo organico che definisca in modo inequivocabile la portata dell’equiparazione e uniformi il trattamento tra le diverse categorie di vittime.
In conclusione, mentre la giurisprudenza continua a svolgere un ruolo cruciale nell’interpretazione evolutiva della normativa, cercando di garantire la parità di trattamento, resta fondamentale l’attesa di un intervento legislativo che possa risolvere definitivamente le questioni ancora aperte e garantire una piena ed effettiva equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo.
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