Assistenza Legale: Avvocato Militare

Studio Legale Avv. Pino

L’Avvocato Patrizia Pino, titolare dello Studio, subito dopo la Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 2006, dapprima apprendendo esperienza lavorativa negli studi più rinomati del panorama romano, per avviare la professione in modo autonomo.

Appena conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense, apre il suo Studio in Roma, in una prospettiva di crescita e collaborazione con altri Colleghi e Professionisti di altri settori.

Attualmente la sede principale dello Studio Legale Pino si trova a Roma accanto alla Corte dei Conti di Roma piazza Mazzini, ma in un ‘ottica di utilizzo di tutti gli strumenti informatici attualmente a disposizione, l’attività legale viene svolta nell’intero territorio nazionale con ampia soddisfazione da parte dei miei assistiti che decidono di avvalersi degli stessi, annullando in tal senso ogni distanza fisica.La formazione dell’Avvocato Pino è prevalentemente amministrativista e civilistica.

Negli ultimi anni l’attenzione dell’Avvocato Pino si è rivolta principalmente al diritto amministrativo militare, materia certamente complessa che richiede continui approfondimenti, il resto arriva dall’esperienza conseguita nel corso degli anni. Lo studio oltre all’esperienza maturata nel corso degli anni offre un valido supporto cui affidarsi ancor prima che le controversie sorgano, in un’ottica di collaborazione proficua nei momenti più importanti della vita.

Preparazione, efficacia e determinazione parole chiare che animano lo studio.

Lo studio nello specifico

si occupa di

  • PENSIONI PRIVILEGIATE
  • MANCATE PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE
    ART. 54 D.P.R. N. 1092/1973
  • CAUSE DI SERVIZIO
  • INCLUZIONE 6 SCATTI DELLA BUONOSCITA (TFS)
  • TRASFERIMENTO D’AUTORITA’
  • CONCORSI INTERNI e/o APERTI AI CIVILI

PROPOSTA DI CONVENZIONE ATTIVITÀ LEGALE

Lo Studio Legale Avv. Patrizia Pino, propone a tutti i loro iscritti al Sindacato SUPU , nonché ai loro familiari, una convenzione rivolta alla attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale.

L’Avv. Pino esercita su tutto il territorio nazionale e ha maturato una specifica e consolidata esperienza nel settore del diritto civile ed amministrativo, con specifico riferimento alle problematiche connesse alle Forze Armate ed alle Pubbliche Amministrazioni: procedimenti penali militari, ricorsi collettivi, ricorsi in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità e lesioni da causa di servizio ed equo indennizzo, cause pensionistiche, pensioni privilegiate e risarcimento del danno, indebito pensionistico, vittime del dovere, trattamento privilegiato dei dipendenti vittime di atti di terrorismo e di stragi “o esposti all’uranio impoverito, diritto militare e diritto militare penale, contenzioso in materia di diritto del lavoro e diritto di famiglia.

La presente proposta, specificatamente dedicata, offre le seguenti condizioni:

  • Prima consulenza gratuita presso lo studio legale o in via telematica
  • Tariffario ai minimi di legge con ulteriore sconto del 30%

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Riportiamo alcune questioni trattate dallo Studio Legale;

RICORSO CAUTELARE ACCOLTO E DISPOSTA UNA VERIFICAZIONE PER UNA IDONEITA’ ALLE VISITE MEDICHE -CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI.

I concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate, forze di polizia e carabinieri prevedono serie prove aggiuntive rispetto alla maggior parte dei concorsi pubblici. E precisamente le prove fisiche e le prove psicoattitudinali e le visite mediche.

Di seguito riportiamo i requisiti necessari per accedere, e la procedura per contestare un giudizio di non idoneità alla visita medica in riferimento a RICORSI VINTI .

Il FATTO

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n.57 del 20 Luglio 2021, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma
quadriennale.

Il concorrente ha partecipato al concorso , in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso, inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso.

Precisamente, il concorrente dichiarava di voler partecipare alla procedura selettiva di 881 posti riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare.

Si sottoponeva presso il Centro di Selezione e Reclutamento dell’arma dei Carabinieri sito in Roma al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici, alle prove di efficienza fisica seguivano gli accertamenti legati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito.

All’esito degli accertamenti sanitari eseguiti, il concorrente veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari non idoneo.

Per tale ragione veniva proposto RICORSO al competente TAR LAZIO – con sede di Roma, con il quale si decideva di contestare il provvedimento di non idoneità al concorso per l’ammissione al il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Il Tar Lazio sede di Roma accoglieva l’istanza cautelare unicamente per un riesame della non idoneità cosi’ motivando: Viste le censure proposte dal ricorrente avverso il giudizio di inidoneità de quo; Ravvisata l’opportunità, ai fini della decisone, di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della inidoneità al reclutamento, pertanto disponeva con ordinanza una verificazione.

Tale accoglimento non rappresenta di certo una vittoria ma di certo permettera’ al ricorrente una valutazione in contraddittorio con una nuova commissione medica al fine di stabilire se la patologia in precedenza sofferta, ma attualmente risolta o inesistente determini effettivamente la causa di non idoneità al servizio militare.

RICORSO INCLUSIONE SEI SCATTI NEL TFS

Per tutto il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri , Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa utili ai fini del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto.
Un’importante sentenza del Consiglio di Stato n.1231 del 2019 ha chiarito che si tratta di un errore e pertanto nei prospetti di liquidazione della TFS del personale dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza I 6 SCATTI VANNO CALCOLATI.
Puo’ aderire tutto il personale di tutte le forze armate e dell’ordine che hanno prestato servizio pubblico e sono andati in pensione a domanda ( Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato , Polizia Penitenziaria , Guardia di Finanza)

Requisiti:

  • Aver compiuto almeno 55 anni età alla data di pensionamento;
  • Aver maturato almeno 35 anni di servizio utile contributivo alla data di pensionamento.

Al fine di domandare il ricalcolo del TFS grazie alla corretta inclusione dei 6 scatti stipendiali( il ricalcolo comporta un aumento del TFS variabile dai 7.500,00 Euro a 15.000,00 Euro) il ricalcolo sara’ possibile soltanto se non ancora trascorsi 5 anni da quando l’Inps ha corrisposto l’ultima rata di pagamento del TFS. Il SUPUS, per il tramite dei propri legali, intende promuovere la raccolta di un gruppo di adesioni volto alla proposizione del predetto ricorso, entro e non il 31.08.2023.

Potrà partecipare tutto il personale militare che hanno prestato servizio pubblico e sono andati in pensione a domanda (Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato , Polizia Penitenziaria , Guardia di Finanza).

Per ulteriori informazioni puo’ contattare il tel. 3465129456 o inviare mail all’indirizzo mail: studiolegalesupus@libero.it.

– IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA CONDANNA DEL MINISTERO DELLA DIFESA- ARMA DEI CARABINIERI – A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA UN EX APPUNTATO CC –
Il Consiglio di Stato ha confermato la condanna del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri al pagamento della somma di 180.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti da un ex Appuntato CC che nell’anno 2001, all’età di soli 35 anni, era illegittimamente congedato dal servizio.

Il militare ha proposto nel 2018 ricorso davanti al Tar Friuli Venezia Giulia, lamentando un grave errore diagnostico da parte della Amministrazione, che ha portato quest’ultima prima a dichiararlo temporaneamente non idoneo al servizio e a collocarlo in aspettativa per una infermità ritenuta poi inesistente (e quindi erroneamente diagnostica), e successivamente ad emettere un provvedimento di cessazione dal servizio infermità per superamento del cd. periodo di comporto.

Il Tar di Trieste, con sentenza integralmente confermata dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto la responsabilità dell’Arma dei Carabinieri, quale “datore di lavoro”, riconoscendola responsabile sotto un duplice aspetto: da un lato per essere incorsa in un grave errore diagnostico (in conseguenza del quale era diagnosticata al militare una grave patologia risultata poi del tutto inesistente) dall’altro per avere collocato il militare in aspettativa per tale patologia facendogli maturare, per inefficienze interne, un periodo di assenza dal servizio superiore al periodo di comporto, con conseguente provvedimento di cessazione dal servizio.

Il Tar Friuli Venezia Giulia, e poi il Consiglio di Stato, hanno riconosciuto il “patema d’animo e la sofferenza psichica che tali circostanze hanno cagionato al ricorrente, nonché i riflessi esistenziali negativi dalle stesse prodotti, atteso che per fatti ascrivibili all’Amministrazione è stato espulso ancora in giovane età dal mondo del lavoro e ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell’attività lavorativa stessa da parte del medesimo, con tutto ciò che ne deriva anche ai fini dello sviluppo della sua persona”.

Per qualsiasi informazioni o una prima consulenza gratuita puoi inviare una mail – studiolegalesupus@libero.it oppure a  Avvpatriziapino196@gmail.com.

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